Ancona: per il giudice di pace l'etilometro non basta
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Si era visto ritirare il documento per guida in stato di ebbrezza. Ma una sentenza del giudice di pace di Ancona, Lorena Volpone, ha disapplicato l'ordinanza della Prefettura. Il nodo sta nel verbale
IL RESTO DEL CARLINO 2 ottobre 2009
Si era visto ritirare la patente per guida in stato di ebbrezza. Il test effettuato dai carabinieri gli aveva riscontrato un tasso di 2,46 e 2,66 g/l, fra la prima e la seconda soffiata. Ma ora una sentenza del giudice di pace di Ancona, Lorena Volpone, ha disapplicato l'ordinanza della Prefettura perché, secondo il giudice, l'etilometro da solo non basta per rilevare il tasso alcolemico nel sangue in maniera attendibile. Protagonista, suo malgrado, è un automobilista di Jesi. Il nodo sta nel verbale. Il giudice nella sentenza osserva che questo non riporta altri dati essenziali: con un simile tasso alcolemico, infatti, il conducente avrebbe dovuto apparire irascibile e in stato soporoso, quasi comatoso. In realtà le condizioni dell'automobilista erano di tutt'altro stato: accostò regolarmente il veicolo, nominò il legale di fiducia, ne fornì il numero di cellulare e si sottopose all'etilometro. Cose che, sempre secondo il giudice, non avrebbe potuto fare "nel modo più assoluto" con un tasso alcolemico realmente pari a 2,5 g/l. La conclusione del ragionamento tira in ballo la scienza della fisiologia umana e cioè la necessità di tenere in considerazione quando e quanto una persona ha bevuto, e se lo ha fatto a stomaco pieno o vuoto. Nel caso dello jesino, una volta appurato l'elevato tasso alcolemico con l'etilometro, i carabinieri avrebbero dovuto chiamare il 118 e chiedere la verifica del test in ospedale, con l'analisi del sangue. Solo dopo questo accertamento, sostiene il giudice che ha anche condannato la Prefettura a 100 euro di risarcimento per le spese legali, si sarebbero potute applicare le sanzioni per guida in stato ebbrezza e manifesta ubriachezza. La prova dell'etilometro, insomma, "non è idonea a giustificare il ritiro della patente, non per difetto dell'apparecchio in sé ma per difetto di applicazione della scienza di fisiologia umana".