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Guida in stato d'ebbrezza e sospensione della patente: una breve guida

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Guida in stato d'ebbrezza e sospensione della patente: una breve guida
La legge concede alcuni strumenti molto utili per limitare i disagi derivanti dalla sospensione della patente per guida in stato d'ebbrezza.
 


La sospensione della patente è forse la sanzione più fastidiosa fra quelle previste per la guida in stato d'ebbrezza [1]. Pochi però sanno che la legge concede degli strumenti per limitare i disagi alla vita quotidiana che ne derivano.
 


È molto frequente che chi subisce questa contestazione non abbia ben presente che, al di sopra del tasso alcolemico pari a 0,8 g/l (grammi per litro), la guida in stato d'ebbrezza è un reato. È importante quindi non sottovalutare mai questi episodi e rivolgersi subito a un avvocato.
 


La durata della sospensione della patente varia a seconda del volume di alcool riscontrato nel sangue, secondo una divisione in 3 "fasce".


 
Fascia "a": tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l (grammi per litro).
Il Prefetto sospende la patente di guida per un periodo che va da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi.
Il trasgressore deve sottoporsi a visita medica per accertare l'idoneità alla guida. Se la visita non viene effettuata tempestivamente, il Prefetto può sospendere la patente di guida fino all'esito dell'accertamento.


 
Fascia "b": tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l.
Si tratta dell'ipotesi più comune e anche più complessa.
La competenza a sospendere la patente spetta al Tribunale, che può fissare il periodo da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno, mentre il Prefetto può sospenderla soltanto fino a quando il trasgressore non si sia sottoposto alla visita medica.
Spesso però accade che il Prefetto disponga comunque la sospensione per un periodo più lungo. In questa eventualità, si può proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni per ottenere la restituzione della patente all'esito della visita medica.
 


L'imputato può chiedere al Giudice di sostituire la pena (arresto e/o ammenda) con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso enti convenzionati (enti locali, associazioni di volontariato ecc.). La durata dei lavori viene calcolata convertendo ogni giorno di arresto o 250 euro di ammenda con lo svolgimento di due ore di lavoro.
L'esito positivo dello svolgimento dei lavori permette non soltanto di ottenere l'estinzione del reato e la revoca della confisca del veicolo, ma altresì ildimezzamento del periodo di sospensione della patente. Si tratta pertanto di uno strumento molto utile per avvicinare di parecchio la data della restituzione.
 


Fascia "c": tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
In questa ipotesi la sospensione della patente può andare da un minimo di un anno fino a due anni. A differenza della fascia "b" il Prefetto, prima della condanna del Tribunale, può sospendere la patente anche oltre l'esito positivo della visita medica.
È molto importate quindi accelerare il corso del processo penale, ad esempio attraverso un patteggiamento, così da svolgere subito i lavori ed ottenere il dimezzamento prima che si superi la metà del periodo di sospensione. In questo caso infatti i benefici derivanti dallo svolgimento dei lavori risulterebbero diminuiti.
 


Il permesso di guida per determinate fasce orarie.
Coloro che subiscono la sospensione della patente e si trovano nella necessità di dover guidare per motivi di lavoro o di assistenza a parenti disabili (nei limiti della legge nota come "104" [2]), possono chiedere alla Prefettura un permesso di guida per determinate fasce orarie che non superino le tre ore al giorno [3].
Usufruire di tale permesso comporta tuttavia che al periodo di sospensione si sommi un numero di giorni pari al doppio del numero di ore di permesso godute.
 


Le aggravanti.
Se il trasgressore viene colto alla guida di un autoveicolo non di sua proprietà o provoca un incidente stradale, il periodo di sospensione della patente è raddoppiato.
La patente è revocata nel caso in cui entro due anni si commetta di nuovo lo stesso reato.
  


[1] Art. 186 Codice della Strada. [2] Art. 33 Legge n. 102/1994. [3] Art. 218 Codice della Strada.


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)