Guidare ubriachi costa il sequestro dell'auto in leasing
alcolisti guida agenti alcolismo
di Maurizio Caprino e Alessandro Galimberti
L'auto condotta in stato di ebbrezza può essere sequestrata - in vista della confisca - anche se è in leasing, e quindi non appartiene al guidatore. La quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 10688/2010, depositata ieri) allarga il perimetro della confisca come sanzione ulteriormente afflittiva per chi è sorpreso ubriaco al volante, confermando lo spossessamento di una Audi Q7 fermata a un controllo stradale il 10 giugno scorso a Fermo. I giudici di merito non avevano avuto dubbi nel disporre e poi mantenere il sequestro preventivo: alla decisione del Gip si era associato qualche settimana dopo lo stesso Riesame, che aveva respinto la tesi difensiva secondo cui il veicolo era intestato a terzi (la società di leasing, appunto), e che il periculum in mora (cioè il rischio di nuove violazioni all'articolo 186 del Codice della strada) sarebbe stato neutralizzato dalla sospensione della patente del guidatore.
La Cassazione, nei motivi sintetici per respingere l'ulteriore impugnazione, ha sottolineato che il bene detenuto in forza del contratto di leasing «appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso; e anche se non è «proprietà», questo stato le somiglia molto perché è di fatto un «diritto a godere (del bene, ndr) sulla base di un titolo che esclude i terzi». Pertanto, «appare evidente la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza (...) ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing». Lo stesso periculum in mora di reiterazione può essere garantito solo dal sequestro, atteso che la sospensione della patente è un provvedimento, per sua natura, temporaneo. Quanto ai diritti della società di leasing, l'auto deve essere dissequestrata solo di fronte alla dimostrazione della cessazione del contratto di locazione finanziaria.
La sentenza di ieri quindi conferma una linea di rigore nell'applicare la confisca del veicolo, introdotta dal pacchetto sicurezza del 2008 (Dl 92/08) per i casi più gravi di ebbrezza (articolo 186 del Codice della strada) e per la guida sotto l'effetto di stupefacenti (articolo 187). La confisca crea una serie di problemi visto che, per principio generale, non può scattare quando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario o quando questi è comunque estraneo all'infrazione, che accade quando il mezzo è intestato a soggetto diverso dal conducente. È il caso non solo di leasing e noleggio, ma anche della cointestazione. Sotto questo profilo, si sono lette sentenze molto garantiste, come quella che un anno fa a Bologna escluse la confiscabilità solo perché il trasgressore era in comunione di beni con la moglie (in questo caso, la comproprietà esiste per legge). Ma la Cassazione pare aver ormai adottato una linea ben più restrittiva. Lo si è visto a partire dalla sentenza 45938 del 1° dicembre 2009: secondo la quarta sezione penale, per non far scattare la confisca occorre che il veicolo sia integralmente intestato a un terzo estraneo, perché la cointestazione lascerebbe presumere che il trasgressore utilizzi il mezzo non solo occasionalmente, e quindi se ne conservasse la disponibilità potrebbe utilizzarlo ancora in modo da costituire pericolo.