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Svizzera: risultati degli studi effettuati nell'ambito della revisione totale della legge sull'alcool

Svizzera: risultati degli studi effettuati nell'ambito della revisione totale della legge sull'alcool

Berna - In data odierna il Consiglio federale ha posto in consultazione la revisione totale della legge sull'alcool. Nel

quadro dei lavori preparatori la Regìa federale degli alcool (RFA) ha commissionato tre studi esterni. Conseguentemente alla

decisione del Consiglio federale la problematica dell'offerta di bevande alcoliche a prezzi eccessivamente scontati è stata

esaminata in modo approfondito. Due pareri giuridici sono giunti alla conclusione che l'introduzione di un prezzo minimo è

incompatibile sia con la Costituzione federale che con l'Accordo di libero scambio con l'Unione europea. Un'inchiesta ha

inoltre evidenziato che nella prassi l'impatto dei prezzi minimi risulterebbe limitato visto il notevole potere d'acquisto

dei giovani svizzeri.
Alcune forme di consumo di bevande alcoliche osservate tra i giovani in Svizzera sono preoccupanti. Nuovi comportamenti come

il «binge-drinking» e i «botellónes» rappresentano dei grandi rischi. Per giungere ad una diagnosi il più possibile precisa

degli attuali problemi, la RFA ha incaricato l'Istituto LINK di effettuare uno studio rappresentativo. A tale scopo nel 2009

sono stati intervistati 2000 giovani di età compresa fra i 16 e i 34 anni.
Per quanto concerne la ripartizione delle bevande alcoliche consumate, lo studio LINK distingue tre categorie, vale a dire la

birra, il vino e le bevande spiritose, le quali costituiscono circa il 95 per cento degli alcolici consumati. Le prime due

categorie, ossia birra e vino, rappresentano l'86 per cento delle bevande alcoliche consumate tra i giovani dai 16 ai 34

anni. Il consumo di bevande spiritose rimane tuttavia forte. Lo studio giustifica dunque l'approccio preventivo che tenta di

introdurre maggiore coerenza tra le tre categorie di bevande alcoliche a riguardo della loro regolamentazione sul mercato

svizzero.
Lo studio attesta inoltre che i giovani spendono molto denaro per l'alcol. I calcoli effettuati mostrano ad esempio che una

bottiglia di superalcolico da 7 dl è considerata cara a giudizio dei partecipanti, quando il suo prezzo si aggira attorno ai

30 franchi. Secondo lo studio bisognerebbe fissare un prezzo minimo elevato per ottenere una riduzione quantificabile del

consumo di alcol nella fascia d'età interessata. Un aumento moderato permetterebbe di influenzare in modo minore il consumo

dei giovani.
Lo studio LINK evidenzia inoltre che nella prassi le prescrizioni sui limiti d'età (16 anni per il vino e 18 anni per le

bevande spiritose) sono spesso eluse, sia nei luoghi in cui si consuma alcol sia nei punti di vendita. Per far cessare queste

pratiche vengono effettuati sempre più spesso test d'acquisto di alcol. Ancor più preoccupanti sono i risultati concernenti

la consegna di alcol a minorenni dopo l'acquisto. Degli adulti interpellati oltre il 30 per cento è chiaramente disposto ad

acquistare alcol per conto di minorenni.
Lo studio LINK non permette di delineare una chiara tendenza alle riunioni in luoghi pubblici, quali i parchi, per consumare

alcol. I luoghi di residenza privati e gli stabilimenti pubblici quali ristoranti, bar o discoteche continuano ad essere i

luoghi di predilezione in cui i giovani svizzeri dai 16 ai 34 anni consumano alcol.
Incompatibilità dei prezzi minimi con la Costituzione federale e con l'Accordo di libero scambio
Il 22 aprile 2009, in vista dell'imminente revisione totale della legge, il Consiglio federale aveva deciso di esaminare la

creazione di basi giuridiche per misure mirate contro le offerte a prezzi eccessivamente scontati. A tale scopo sono state

presi in considerazione quali possibili strumenti la fissazione di prezzi minimi e la riscossione di tasse d'incentivazione.

Nel 2009 la prof. dott. Astrid Epiney dell'Università di Friburgo ha esaminato mediante due pareri giuridici la compatibilità

di questi provvedimenti con l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'Unione europea, da un lato, e con la libertà

economica ancorata a livello costituzionale, dall'altro. Entrambi i pareri giuridici sono giunti alla conclusione che

l'introduzione di prezzi minimi nonché di due delle tre possibili varianti di tassa d'incentivazione sono incompatibili con

l'Accordo di libero scambio e con la Costituzione federale.
Il primo parere giuridico della prof. dott. Epiney considera incompatibile con l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e

l'Unione europea l'introduzione di un prezzo minimo per le bevande alcoliche, poiché equivarrebbe ad una limitazione

all'importazione. Inoltre, la misura è materialmente discriminante in relazione alla situazione in Svizzera, dove le bevande

alcoliche del segmento di prezzo inferiore sono prevalentemente importate, mentre quelle indigene appartengono in modo quasi

esclusivo al segmento di prezzo superiore. Con l'introduzione di prezzi minimi per le bevande alcoliche si limita altresì in

modo eccessivo la libertà economica garantita dall'articolo 27 Cost. e si distorce la libera concorrenza. Una giustificazione

per motivi di tutela della salute pubblica si scontra dal profilo della proporzionalità con misure a minore impatto (ad es.

un aumento generale delle imposte sul consumo).
Tasse d'incentivazione: non è permessa alcuna variante contro i prezzi eccessiva­mente scontati
Il secondo parere giuridico giunge alla conclusione che, delle tre varianti, sia la tassa d'incentivazione applicata al

prezzo di riferimento che la tassa d'incentivazione sotto forma di una soprattassa degressiva sul prezzo finale violano

l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'Unione europea. Entrambe rappresentano una discriminazione materiale basata

sull'origine dei prodotti. Anche la libertà economica garantita dalla Costituzione federale verrebbe limitata e la libera

concorrenza distorta. Nel caso della tassa d'incentivazione commisurata al tenore alcolico non si riscontra invece alcuna

discriminazione materiale. A tale riguardo la tassa d'incentivazione commisurata al tenore alcolico è compatibile con

l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'Unione europea. Questa misura meramente economica è pure compatibile con la

Costituzione federale, anche se concerne tutte le bevande alcoliche e non solo i prodotti della fascia a buon mercato.
Pubblicato da: Regìa federale degli alcool
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