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Vendita e somministrazione di alcolici: le indicazioni del codice della strada

Vendita e somministrazione di alcolici: le indicazioni del codice della strada

di Giovanni Caturano
Tra le diverse e importanti novità introdotte quest'estate dalla miniriforma del Codice della Strada, una parte importante

riguarda i divieti di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici nei locali di pubblico intrattenimento e sulle

autostrade. Di notte, e più precisamente dalle tre alle sei del mattino, ai gestori di locali notturni, bar e ristoranti è

vietata la somministrazione, vale a dire la vendita per il consumo sul posto, e la vendita per asporto di bevande

superalcoliche, con sanzioni pecuniarie che vanno dai 5.000 ai 20.000 euro e la sospensione della licenza di somministrazione

e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per trenta giorni nel caso di ripetizione dell'infrazione nell'arco di un

biennio. In autostrada lo stesso divieto è esteso ad un orario più ampio che va dalle 22 alle 6 del mattino, con sanzioni

economiche che vanno dai 3.500 ai 10.500 euro nel caso di somministrazione e dai 2.500 ai 7.000 euro nel caso di vendita.

Tutti i locali dovranno inoltre esporre le apposite tabelle che illustrano i danni derivanti dall'uso dell'alcol ed in

particolare la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nel sangue e le quantità

espresse in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la

guida in stato d'ebbrezza che è pari a 0,5 grammi per litro. Gli stessi locali devono disporre anche di rilevatori di tasso

alcolemico a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo aver assunto

sostanze alcoliche. Una ulteriore limitazione è stata prevista per i titolari e i gestori degli stabilimenti balneari

autorizzati a svolgere attività di svago e di intrattenimento. Essi potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente

tra le ire 17,00 e le ore 20,00. La stessa legge prevede però anche due uniche eccezioni. I divieti, infatti, non si

applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31

dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. In queste notti dunque c'è piena "libertà", se di libertà si

può parlare, di bere alcolici e superalcolici, ma l'eccezione non viene assolutamente estesa alla possibilità poi di guidare

veicoli dopo aver bevuto. In tutti i giorni e in tutte le notti dell'anno, infatti, non bisognerebbe mai mettersi alla guida

dopo aver bevuto, indipendentemente dalla quantità di alcol assunto e indipendentemente dall'età, dal sesso e dal peso

corporeo.