Aggiornamenti in tema di alcol e lavoro
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Aggiornamenti in tema di alcol e lavoro
Giuseppe Petrioli, Direttore Dipartimento di Prevenzione
Secondo i dati riportati dal Rapporto Nazionale Annuale INAIL del 2009 dal 4 al 20% di tutti gli infortuni sul lavoro
risultano alcol correlati. Questo significa che dei 940.000 infortuni denunciati all'INAIL nel 2009 da 37.000 a 188.000 sono
correlati all'uso e abuso di alcol. Inoltre secondo l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro il 10-12% di tutti i
lavoratori sopra i 16 anni ha problemi legati all'abuso o alla dipendenza da alcol.
La normativa vigente su alcol e lavoro è disciplinata da:
Decreto Legislativo 81/2008 all'art. 41 c. 4 bis
Legge 125/2001 all'art. 15
Intesa Stato Regioni 03/2006
Legge 120 del 07/2010
Molti sono attualmente i punti di controversa interpretazione della normativa stessa. La Regione Toscana, in armonia con
quanto definito anche dal coordinamento delle Regioni, ha evidenziato tutti gli aspetti di dubbia interpretazione facendo
emergere in tal modo gli aspetti che dovrebbero essere meglio precisati nell'ambito della revisione normativa prevista dal
D.L.vo 81/2008.
Gli elementi di chiarezza presenti nella attuale normativa concernono il divieto di assunzione di alcol durante il lavoro
nelle mansioni a rischio (quelle elencate nell'Intesa Stato Regioni del 2006), la possibilità di fare test alcolimetrici da
parte del medico competente e dei medici dei servizi di vigilanza e la valutazione del possibile stato di alcol dipendenza
dei lavoratori ai quali si effettui la sorveglianza sanitaria per altri fattori di rischio.
Sussistono invece molti punti in merito ai quali non vi è chiarezza normativa. Per questo la Regione Toscana ha ritenuto
opportuno assumere delle posizioni più definite alle quali si atterranno gli organi di vigilanza. Tali indirizzi, dopo un
confronto tecnico con le organizzazioni dei medici competenti, il 14 marzo u.s. sono stati resi noti alle parti sociali. Il
criterio seguito nell'assumere gli orientamenti è stato quello di proporre l'adozione di sanzioni nei soli casi nei quali non
vi siano fondati dubbi interpretativi e l'applicazione della sanzione appaia di fatto incontestabile
Il primo punto che è stato analizzato è quello relativo alla obbligatorietà di far eseguire accertamenti sanitari ai
lavoratori compresi nella lista allegata all'Intesa Stato Regioni del 2006. Per la Regione Toscana la sorveglianza sanitaria
deve essere associata alla ricerca dell'alcol dipendenza, ma non vi è obbligo di sorveglianza per la sola appartenenza alla
lista. Tale non obbligatorietà della sorveglianza sanitaria per altro si riscontra anche nelle interpretazioni prevalenti a
livello nazionale.
Il secondo controverso punto riguarda la obbligatorietà o la facoltà dell'effettuazione dei test alcolimetrici da parte del
medico competente. La Regione propone di non considerare obbligatori i controlli, ma li ritiene consigliabili e suggerisce di
eseguirli a tutti i lavoratori che effettuano lavorazioni a rischio (o in alternativa ad un campione di lavoratori
individuato con criteri trasparenti), e prevede anche la possibilità di effettuarli a seguito di segnalazioni qualificate
(RLS, DL, Dirigente...). Nel caso in cui il lavoratore rifiuti l'effettuazione di tale accertamento è possibile applicare le
sanzioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 81/2008. Si ritiene che i test debbano essere effettuati con
etilometri omologati o con sensore elettrochimico.
Anche il valore massimo accettabile di alcolemia lascia dubbi interpretativi; la Regione pone come massimo valore accettabile
0.2 g/l, riassorbendo in tal modo i possibili errori analitici per valori che in realtà possono non essere significativamente
diversi da 0.
La Regione considera inoltre vigente il divieto di assunzione di alcol , oltre che durante il lavoro, anche nelle ore che lo
precedono, essendo chiara la volontà del legislatore di assicurare la presenza sui posti di lavoro a rischio di addetti nel
pieno delle proprie facoltà psichiche e fisiche.
Per quanto riguarda invece il divieto di assunzione per gli autisti gli indirizzi regionali sanciscono che l'obbligo deve
essere limitato alle mansioni esplicitamente indicate al punto 8 della lista sopradescritta (al trasporto di merci e
persone) e non esteso alla guida in genere per motivi lavorativi. Non si ritiene in sintesi possibile una estensione per
analogia degli obblighi ad altre mansioni.
In ultimo la Regione stabilisce che è obbligatoria la valutazione del rischio alcool finalizzata anche a definire gli
obblighi di formazione e informazione e le procedure da attuare per facilitare l'applicazione del divieto di assunzione di
alcolici. Opportuno anche che vengano previste le procedure adottate dal medico competente in caso di risultati positivi
degli accertamenti sanitari o dei test alcolimetrici effettuati.
Rimangono comunque nella attuale normativa molti punti sui quali non vi è piena chiarezza e si auspica pertanto che la
normativa relativa all'alcol diventi, con la prevista revisione normativa che ci auguriamo venga emanata al più presto, più
trasparente e meno contraddittoria. Il gruppo tecnico del Coordinamento delle Regioni ha proposto di utilizzare l'occasione
della prevista revisione normativa per fare definitiva chiarezza relativamente Ad alcuni aspetti:
- Prevedere in maniera esplicita l' obbligo di sorveglianza sanitaria (tranne che per insegnanti) per tutti i lavoratori che
effettuano lavorazioni definite a rischio e ricomprese nell'accordo Stato Regioni del 2006
- Prevedere l'obbligo di test alcolimetrici annuali per almeno 1/3 lavoratori
- Esplicitare che il valore massimo accettabile è 0.2
- Prevedere una revisione della lista delle lavorazioni a rischio per renderla omogenea a quella sull'uso sostanze
- Esplicitare che la normativa non può essere applicata, comportando obblighi sanzionati, per analogia a lavorazioni simili a
quelle ricomprese nella lista.
- Esplicitare l'obbligo dell'effettuazione della valutazione dei rischi per l'alcol finalizzata ad individuare l'esistenza
in azienda di mansioni a rischio el'esistenza di mansioni alternative alle quali eventualmente assegnare lavoratori non
idonei. La valutazione dei rischi consentirà anche di individuare le misure di prevenzione da adottare (procedure per
impedire l'assunzione di alcolici prima e durante il lavoro) ed il protocollo sanitario da applicare in caso di positività al
test alcolimetrico
- Definire l'obbligo di informazione per tutti i lavoratori e di formazione per gli addetti a mansioni a rischio, per
preposti, per dirigenti, per RLS e addetti al primo soccorso
- Definire il divieto di somministrazione di alcolici nelle mense di attività produttive che hanno attività lavorative
ricomprese nell'elenco di quelle a rischio
- Specificare che gli accertamenti sanitari effettuati per il rischio alcol, nonché gli eventuali giudizi di non idoneità
vengono espressi nell'ambito della sorveglianza sanitaria e che quindi anche i test alcolimetrici si collocano in tale
ambito.
- Prevedere in maniera esplicita le modalità di gestione di singoli casi di lavoratori in evidente stato di etilico
prevedendo l' allontanamento dalla mansione a seguito di giudizio del medico competente o seguendo la procedura aziendale che
può coinvolgere un operatore formato tra gli addetti al primo soccorso
- Prevedere l'estensione degli obblighi anche ai lavoratori autonomi
- Prevedere l'estensione degli obblighi anche ai lavoratori in reperibilità
Il coordinamento delle Regioni suggerisce inoltre un protocollo tecnico da adottare per la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori che effettuano lavorazioni ricomprese nell'elenco di quelle a rischio e che prevede tra l'altro
- Test breve (audit C) a tutti i lavoratori che svolgono attività a rischio e audit completo se emergono situazioni di
rischio