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Alcol ai minori: chiarimenti sui divieti

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Alcol ai minori: chiarimenti sui divieti

Molti dubbi interpretativi erano sorti, specie tra gli esercenti l'attività di pubblici esercizi, all'indomani dell'entrata in vigore dell'art.7 comma 3, bis, del cosiddetto decreto Balduzzi (d.l.158/2012 convertito nella Legge 189/2012) che ha introdotto il divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 18. I dubbi nascevano dal fatto che mentre l'art.689 c.p. punisce, penalmente, i titolari osterie o qualunque altro pubblico spaccio, vale a dire: bar, ristoranti e simili, che somministrano bevande alcoliche ai minori di 16 anni, il nuovo articolo parla esclusivamente di vendita e punisce, in via amministrativa, chiunque vende alcool ai minori di 18 anni. Secondo alcuni, tale formulazione, avrebbe permesso, per esempio al titolare di un bar, di poter continuare a somministrare, per il consumo sul posto, bevande alcoliche ai maggiori di 16 anni e minori di 18. Non avrebbe potuto, invece, effettuare la vendita delle stesse.


Ora, due recentissime risoluzioni e circolari del Ministero dell'Interno e di quello dello Sviluppo Economico, hanno definitivamente chiarito che i termini di "vendita" e "somministrazione" si interpretano nel senso che l'una comprende anche l'altra e non può esserci diversità tra vendita in negozio o somministrazione in un esercizio, atteso che la finalità della norma è pur sempre quella di proibire l'uso di alcool ai minori. Pertanto è indifferente che il titolare di un esercizio pubblico somministri, per il consumo sul posto, piuttosto che venda per asporto, bevande alcoliche a minorenni. In entrambi i casi commetterebbe un illecito. La differenza resta nella tipologia dell'illecito che si commetterebbe: penale, nel caso di somministrazione o vendita per il consumo (sul posto o non), di bevande ai minori di 16 anni (perché punito dall'art.689 c.p.), amministrativo, (con le sanzioni previste nel decreto citato, ivi compresa, per la recidiva, la sospensione dell'attività), nel caso di somministrazione o vendita a minori tra i 16 e i 18 anni (in virtù del citato art.7 comma 3 bis del decreto Balduzzi).


La vendita per asporto, effettuata negli esercizi commerciali che non rientrano nella fattispecie prevista dall'art.689 del c.p, resta invece in ogni caso una violazione di carattere amministrativo. Queste interpretazioni sono, del resto, in linea con le direttive europee e lo spirito dell'innovazione voluta dal Ministro Balduzzi, proprio per cercare di limitare i problemi correlati all'eccessivo consumo di alcool da parte dei minori.


Le stesse norme si applicano ai distributori automatici che non permettono la rilevazione automatica dell'età o non sono presidiati.

Il quadro normativo ora delineato si inserisce in quella che è la Legge madre in materia di prevenzione dei problemi derivanti dall'uso di alcool: la Legge 125/2001 i cui gli articoli 14, 14bis e ter (inserito dal suddetto decreto), unitamente al divieto di vendere tabacchi ai minori di 18 anni (pure voluta dal decreto 158/2012) e alle nuove norme sulla pubblicità dei giochi e delle scommesse per la tutela dei minori, sembrano andare nella direzione giusta per una maggior tutela dei giovani. Resta ovviamente affidata alla responsabilità di genitori, società civile e categorie di esercenti le attività economiche, il compito principale di adoperarsi affinché questi divieti vangano effettivamente rispettati e fatti rispettare.

 

Salvatore Aiezza

Funzionario Ministero dell'Interno


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)