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Alcol dopo le 2 di notte? Il Parlamento ci ripensa

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Il tempo stringe. Tra pochi giorni il Senato sarà chiamato ad esprimersi in via definitiva su un tema molto delicato che riguarda da vicino la sicurezza stradale, ovvero il divieto di somministrare alcolici dopo le due di notte presso i locali di pubblico intrattenimento e spettacolo (leggi discoteche e simili). Il 20 maggio, infatti, la Camera ha approvato la Legge Comunitaria, che all'articolo 21bis (vedi sotto) indebolisce questa restrizione introducendo la seguente dicitura: ",ovvero, successivamente, almeno mezzora prima dell'orario di chiusura del locale".
"Per quelli come me che sanno bene cosa vuol dire suonare un campanello alle 5 del mattino per dire ad un genitore che un proprio figlio non tornerà più, mai più, a casa, è un duro colpo, la delusione è grande", si legge in una lettera-appello che il Presidente dell'Asaps, Giordano Biserni, ha inviato a tutti i presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato sperando in un loro ripensamento. Il presidente dell'Associazione ha infatti deciso di intervenire perché, come ha spiegato, "la sicurezza stradale è fatta di tanti mattoni uno sopra l'altro" e quindi adesso "perché toglierne uno?" Ha domandato, ricordando il calo del numero delle vittime della strada registrato negli ultimi tempi.
"Faccio solo rilevare che dall'inizio dell'anno gli incidenti sono calati dell'11,3%, i morti sono calati del 24%, ben 136 in meno di cui 34 nella fascia sotto i 30 anni - si legge nalla lettera - Gli incidenti mortali nelle ore notturne sono calati del 36% e si sono stesi ben 69 lenzuoli bianchi in meno rispetto allo stesso periodo del 2008. Questi sono i fatti". "Oggi che finalmente si sono ottenuti risultati positivi con un sensibile calo delle vittime negli incidenti del fine settimana - prosegue - non si torni indietro su nessuno degli aspetti dell'attuale normativa. Semmai si rafforzino i controlli con le forze di polizia stradale ancora più presenti ed efficaci sulle strade".
"E' necessario, pertanto, che il Senato cancelli tale emendamento e che tutta la materia venga meditata in un dibattito serio e al riparo da colpi di mano provenienti dalle solite lobby del settore", si legge sul sito dell'Asaps, che, come ha scritto il suo presidente, confida "in una attenta, ponderata rilettura della norma, affinché venga privilegiata la salvaguardia della vita e non gli interessi del mondo del commercio notturno". Più che introdurre un confusionario ",ovvero, successivamente, almeno mezzora prima dell'orario di chiusura del locale", secondo l'Associazione "sarebbe meglio incrementare ancora i controlli e fornire, finalmente, le pattuglie anche di narcotest".
"Non facciamoci complici di un nuovo incremento delle giovani vittime della strada", ha concluso Biserni riferendosi alla drammatica statistica che vede gli incidenti stradali al primo posto nelle cause di morte dei giovani. "Le famiglie dicono no, non ve lo perdonerebbero. L'Europa neppure".
ARTICOLO 21-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 21-bis.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche).
1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche). - 1. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Se il fatto è commesso dalle ore 22 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni».
2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte» sono inserite le seguenti: «,ovvero, successivamente, almenomezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale,».
Autore: Eleonora Lilli