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Alcol e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa

Alcol e droghe sul lavoro: come cambierà a breve la normativa

ALCOL E DROGHE SUL LAVORO: COME CAMBIERA' A BREVE LA NORMATIVA

Anticipazioni sugli indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali sul lavoro correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti


Il 20 novembre scorso il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza".
Ora dovrà essere calendarizzata e poi approvata. Ma noi che abbiamo la curiosità nel DNA, cominciamo a darci uno sguardo!


Le categorie
Non ci sarà più distinzione, come attualmente in essere, tra elenchi " alcol" e "droghe" ma si tratta di un unico elenco comprendente:

- impiego gas tossici
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali
- direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
- attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
- attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08
- attività comportanti l'obbligo dotazione di armi
- autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
- circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa
- personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi
- controllori di volo
- personale aeronautico di volo
- collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 (che sono
    addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
    addetto alla conduzione di gru per autocarro
    addetto alla conduzione di gru a torre
    addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
    addetto alla conduzione di gru mobili
    addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
    addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
    addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo)
    attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
    attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore  ai due metri
    attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
    attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere


Salta all'occhio che, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, scompaiono i conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose) ma vengono inseriti il personale aeronautico (piloti e personale aeronautico di volo), i sanitari a rischio lesioni da taglio o punta (a questo punto anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali), tutti gli edili che effettuano lavori in quota (praticamente tutti), gli agricoltori che conducono un trattore, ecc.


Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro o, meglio, non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. La tracciabilità nella saliva delle droghe è nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine. Ma attenzione: i cut-off sono inferiori rispetto all'urina e quindi si può risultare positivi con un assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune classi di sostanze anche di più.
Il limite per l'alcol è di 0,3 g/l.


Le sostanze stupefacenti e i relativi cut-off sono:
Oppiacei: 40 ng/ml
Morfina, codeina, diidrocodeina 40 ng/ml
6-MAM 4 ng/ml
Idrocodone e ossicodone 40 ng/ml
Cocaina, benzoilecgonina 30 ng/ml
Cannabinoidi (TCH) 25 ng/ml
MDMA, MDA, MDEA, MBDB 50 ng/ml


(...omissis...)


Dott. Cristiano Ravalli


copia integrale del testo si può trovare al seguente link:
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/alcol-droghe-C-42/alcol-droghe-sul-lavoro-come-cambiera-a-breve-la-normativa-AR-15460/


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)