Alcol e droghe sul posto di lavoro. CNA perplessa sui controlli
Alcol e droghe sul posto di lavoro. CNA perplessa sui controlli: "Siamo imprenditori, non poliziotti"
“Siamo imprenditori, non poliziotti”. Claudio Corrarati, presidente della CNA del Trentino Alto Adige, prende posizione sulla normativa che il 20 novembre 2015 il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza”. Lo schema, in discussione proprio oggi (20 ottobre 2016) in Conferenza Stato-Regioni prevede che non ci sarà più distinzione di categorie, come attualmente in essere, tra gli elenchi ”alcol” e “droghe”, ma un unico elenco comprendente varie mansioni tra le quali: autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose, addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), gru per autocarro, trattori, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, escavatori, pale caricatrici frontali, terne, operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri.
Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, scompaiono i conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose) ma vengono inseriti i sanitari a rischio lesioni da taglio o puntura (quindi anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali), tutti gli edili che effettuano lavori in quota, gli agricoltori che conducono un trattore.
Diventano più onerosi gli obblighi a carico dell’impresa: vietare la somministrazione e l’assunzione durante l’orario di lavoro; disporre la non accettazione al lavoro dei lavoratori giudicati non idonei o positivi ai test ematici (con alcolemia superiore a 0,3 g/l); iniziative di sensibilizzazione ed informazione specifiche; valutare la disponibilità di test sul luogo di lavoro; attuare i controlli sanitari; periodicità massima triennale della specifica sorveglianza sanitaria; contenuto dell’anamnesi e dell’esame obiettivo; possibilità di ricorso ad esami del capello sia per confermare che per escludere sospetti clinici; effettuazione di test rapidi a sorpresa (senza alcun tipo di preavviso) che annualmente coinvolgano almeno il 10% dell’organico; l’esame a sorpresa può avvenire anche all’inizio del turno; attuazione di programmi di monitoraggio periodico individuale per i lavoratori risultati positivi allo screening a sorpresa; non ammissione al lavoro in caso di positività; giudizio di non idoneità temporanea in caso di reiterata positività, in attesa di conferme di esame cheratinico o di iter presso SERT; sospensione dal lavoro in caso di rifiuto a sottoporti ai test di screening; possibilità del datore di lavoro e del medico competente di richiedere test rapidi a sorpresa secondo proprio giudizio; tipizzazione dei test di screening: etilometro per l’alcol, saliva per le droghe; utilizzo dell’urina come criterio residuale per impossibilità tecniche e con preavviso.
(...omissis...)
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://www.cna.it/notizie/alcol-e-droghe-sul-posto-di-lavoro-cna-perplessa-sui-controlli-siamo-imprenditori-non#.WAnwbvRGTgw
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)