Alcol e guida
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(D.L. 3 agosto 2007 n. 117) Il Codice della Strada sancisce il divieto di guidare in stato di ebbrezza
in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stabilendo il limite di alcolemia a 0,5 grammi/litro.
SANZIONI:
Chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
con l'ammenda da 500 a 2.000 euro e l'arresto fino a un mese, qualora sia accertata un'alcolemia compresa tra 0,5 e 0,8 g/litro, e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
con l'ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a tre mesi con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa per 6 mesi, qualora si accertata un'alcolemia compresa tra 0,8 e 1,5 g/litro, e consegue la sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto fino a 6 mesi, qualora sia accertata un'alcolemia superiore a 1,5 g/litro, e consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
Alla sospensione della patente segue l'obbligo, da parte del conducente, di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Provinciale Patenti entro 60 giorni, scaduti i quali il prefetto può disporre la sospensione della patente fino all'esito della visita medica.
ACCERTAMENTO:
L'accertamento del tasso alcolemico viene eseguito nel caso vi sia il sospetto di guida in stato di ebbrezza.
Se il conducente rifiuta di sottoporsi ad accertamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro.
MODALITA' DI ACCERTAMENTO:
L'analisi del tasso alcolemico del sangue può essere rilevata in maniera indiretta, ossia misurando la concentrazione di alcol nell'aria espirata. Se la concentrazione di alcol corrisponde o supera 0.5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. In caso di test positivo la rivelazione deve essere ripetuta ad un intervallo di tempo di 5 minuti.