Alcol e Pubblicità: una panoramica
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Alcol e Pubblicità
E' esperienza di tutti ascoltare alla radio o vedere in Tv, su riviste, giornali, manifesti e sempre più sul web, pubblicità che promuovono il consumo di bevande alcoliche associandolo ad immagini positive di festa, successo sociale e sessuale, leadership, miglioramento delle performance o, addirittura proponendolo come artefice di effetti terapeutici o preventivi per alcune patologie.
Si pensi che nel triennio 2007 - 2010 in Italia c'è stato un incremento dell'investimento economico in questo settore dell'83% con una spesa nazionale di circa 169 milioni di euro contro un milione di euro speso in attività di prevenzione (Scafato, 2009).
La regolamentazione dei messaggi pubblicitari sulle bevande alcoliche è tra le strategie identificate nell'Unione Europea per ridurre i danni alcolcorrelati nella popolazione generale, con un riferimento particolare a quella giovanile.
In Italia la prima forma di regolamentazione della pubblicità delle bevande alcoliche risale al 1991, con il D.M. 425, lo stesso che vietava tassativamente ogni forma di pubblicità televisiva e di sponsorizzazioni delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco.
L'art. 2, riguardante le bevande alcoliche, vieta la pubblicità televisiva di bevande alcoliche che:
sia rivolta espressamente ai minori o li rappresenti intenti al consumo
colleghi il consumo di alcol a prestazioni fisiche rilevanti, al successo sessuale o sociale, o alla guida di veicoli
ne incoraggino l'uso eccessivo e incontrollato o presentino negativamente l'astinenza.
induca a credere che l'alcol possieda proprietà terapeutiche (che agiscono a livello fisico e psicologico)
usino l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità
positiva delle bevande.
Anche la Legge 125/2001, Legge Quadro in Materia di Alcol e Problemi Alcolcorrelati, ha affrontato l'argomento all'art. 13 che cita:
- È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:
sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi
attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità.
rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
- È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
- È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
- È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:
sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.
Oltre a definire le linee di condotta generali da seguire rispetto ai contenuti dei messaggi pubblicitari, dispone anche in merito al controllo che ciò venga effettivamente realizzato. Il comma 1 decreta infatti che "le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche".
In Italia due sono i principali organi di controllo della pubblicità:
- IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria): già esistente e dotato di un codice di autoregolamentazione dei messaggi pubblicitari, a partire dalla L. 125/2001, ha integrato i contenuti dell'art. 22 relativo alle bevande alcoliche, così da renderlo normativa di riferimento. Oltre a definire le linee di condotta infatti, questo Istituto ha il compito anche di fungere da organo di controllo del rispetto del suo stesso Codice ed eventualmente di intervenire, laddove non rispettato, con istanze di ingiunzione che dispongano il ritiro del messaggio pubblicitario dai mezzi mediatici. L'attività di controllo effettuata dallo IAP può essere integrata da chiunque. La scelta di aderire a tale Codice da parte delle aziende, tuttavia, è libera e non obbligatoria.
- AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato): organo a maggior valenza istituzionale, anch'esso aperto ad accogliere segnalazioni provenienti dai cittadini.
Riferimenti bibliografici
Scafato E. (2009), "Alcol, politiche e società: il ruolo dell'evidenza scientifica, le contraddizioni della prevenzione". Alcologia Congresso Società Italiana di Alcologia
www.eurocareitalia.org
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)