Alcol test nei locali, informazioni e chiarimenti
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Per i gestori inosservanti multe da 300 a 1200 euro
La legge 29 luglio 2010 n. 120 recante "disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha stabilito tra l'altro, all'art. 53
(misure) per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool) comma 2 quater che "i titolari
e i gestori dei locali) di cui al comma 2 titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza di pubblica sicurezza, per
la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in spazi e aree pubblici) che proseguono la propria attività oltre
le ore 24.00 devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo
precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla
guida dopo l'assunzione di alcool.
Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle riproducenti le quantità espressi in
centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in
stato di ebbrezza, pari allo 0,5 grammi per litro da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Dette disposizioni si applicano, per i locali diversi da quelli dove di svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento
(per i quali i descritti obblighi sono già da tempo vigenti) a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di entrata in
vigore della legge e quindi a far data dal 13 novembre 2010.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da €
300 a € 1200 .
A tale proposito VA EVIDENZIATO E CHIARITO CHE: diversamente da quanto si richiedeva nelle previgenti disposizioni l'
apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, da mettere obbligatoriamente a disposizione dei clienti, viene tecnicamente
descritto come "di tipo precursore chimico o elettronic".
Il Ministero dell'Interno , dipartimento delle P:S:, con circolare prot. N. 300/A/11310/10/101/33/9, del 12.8.2010, ha in
ogni caso chiarito che "non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso".
Ci siamo dunque preoccupati di confrontarci, per le vie brevi, con i Dirigenti del Servizio di Polizia Stradale del Ministero
dell'interno, i quali, confermandoci i contenuti della circolare, hanno aggiunto che attualmente, gli apparecchi di
rilevazione del tasso alcolemico sono di tre tipo: a infrarossi; elettrochimici, colorimetrici (monouso); i dispositivi
monouso, possono essere consegnati ai clienti dal titolare o gestore dell'esercizio direttamente o mediante apparecchi
distributori automatici.
In ogni caso, nessuna norma - è bene evidenziarlo - obbliga i titolari o gestori degli esercizi a mettere a disposizione i
clienti detti apparecchi gratuitamente: dunque, ben può essere richiesto agli avventori il corrispettivo per l'uso del
servizio, fermo restando che gli apparecchi a richiesta del cliente, devono essere disponibili, pena l'applicazione delle
sanzioni.