Alcoldipendenza: il parere del giurista
Alcol dipendenza: il parere del giurista
Segnalo l'intervento del Dott. Beniamino Deidda, Procuratore Generale di Firenze, al convegno del 14 giugno dal titolo "Alcol
e Lavoro - Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore".
Dalla lettura dell'intervento del Dott. Deidda mi rendo conto che, noi medici del lavoro competenti, operatori della
prevenzione, ecc. siamo "più realisti del re". Nel senso che l'incongruenza della normativa, in particolare tra l'art. 15
della legge n. 125/2001 e il comma 4 dell'art. 41, ci spingevano a intepretare che non è possibile estendere l'elenco delle
mansioni sottoposte all'eventuale controllo alcolimetrico ai controlli e all'idoneità il relazione all'alcoldipendenza:
http://medicocompetente.blogspot.com/2008/11/alcol-e-lavoro.html
La stessa Regione Lombardia, con una circolare, si era espressa dicendo "non risulta al momento possibile verificare
l'assenza di alcoldipendenza ma è possibile invece verificare, in acuto, la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e
superalcoliche durante il lavoro": http://medicocompetente.blogspot.com/2009/09/ulteriori-chiarimenti-alcol-e-droghe.html
Di tutt'altro avviso è il Procuratore Deidda che si esprime dicendo che "l'interpretazione meramente letterale di norme
apparentemente scoordinate gioca un brutto scherzo e determina qualche confusione, dalla quale è possibile uscire solo
ricorrendo all'interpretazione sistematica alla quale spesso sono chiamati i giudici". "Il nodo posto dalla disciplina
dell'art. 41 con l'inciso - nei casi e alla condizioni previste dal nostro ordinamento - va assunto nel suo significato più
ampio esaminando, cioè, quali siano oggettivamente nell'interno del nostro ordinamento giuridico i casi e le condizioni che
impongano le visite mediche di cui all'art. 41, secondo comma".
Il Dott. Deidda ritiene che le categorie elencate dall'intesa debbano essere sottoposte ai controlli per escludere l'alcol
dipendenza e debba essere attivata la sorveglianza sanitaria con tutti gli obblighi ad essa connessi (cartella sanitaria e di
rischio, giudizio di idoneità alla mansione, informazione, formazione, ecc.) e che tale sorveglianza sanitaria sia
obbligatoria.
Letteralmente: "Per effetto delle disposizioni contenute nelle due norme citate è possibile affermare che nelle attività
individuate dall'intesa, che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, la sorveglianza sanitaria deve essere
fatta dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 81" e "Non vi è ragione per negare che nelle
attività lavorative espressamente indicate dalla norma la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria". "Nessun altro senso può
essere attribuito all'obbligo imposto al datore di lavoro di effettuare esami alcolimetrici a carico dei lavoratori o di
accertare l'assenza di alcoldipendenza, se non quello di istituire obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria per i rischi
alcol correlati".
Anche l'interpretazione che abbiamo dato al secondo comma dell'art. 15 della Legge n. 125/2001 in cui viene detto che "i
medici....possono (inteso come possibilità)...effettuare i controlli alcolimetrici" è confutata dal Procuratore che dice:
"appare subito evidente che il verbo -possono- non è riferito alla facoltà del datore di lavoro di disporre o non i
controlli, ma all'esigenza che tali controlli debbano essere fatti esclusivamente dal medico competente".
Prosegue il magistrato: "Deriva da queste conclusioni inevitabilmente l'obbligo del medico competente di procedere alle
visite e ai controlli alcolimetrici tutte le volte che il datore di lavoro o un suo delegato gli segnalerà una possibile
assunzione di bevande alcoliche da parte dei lavoratori addetti alle particolari lavorazioni come sopra individuate. Consegue
per il medico l'obbligo di pronunziarsi sull'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate e di emettere un
giudizio di inidoneità temporanea tutte le volte che il lavoratore non appaia in grado di svolgere le sue mansioni senza il
rischio per sè o per altri".
"Se il lavoratore rifiuta gli accertamenti relativamente alla sua idoneità alla mansione risponde di reato.......e può essere
sottoposto a procedimento disciplinare che comporta anche la possibilità di licenziamento".
Il Procuratore infine ritiene che il medico competente, in presenza delle mansioni previste dall'intesa Stato-Regione, "debba
essere sempre nominato, come necessaria conseguenza dell'istituzione della sorveglianza sanitaria".
Questa interpretazione estenderebbe la sorveglianza sanitaria anche a categorie che, attualmente, non sottoponiamo a visite
di idoneità proprio perchè esclusivamente previste per i controlli alcolimetrici e non per altri rischi; pensiamo a tutti gli
insegnanti di ogni ordine e grado, a tutti coloro utilizzano l'auto per lavoro, medici preposti ad attività diagnostiche e
terapeutiche, vigilatrici di infanzia, ecc.
Insomma....una rivoluzione....a cui nessuno di noi si è adeguato, avendo sempre dato un'interpretazione diversa.
E adesso che fare? Non ho la risposta. La mia prima linea interpretativa era vicino a quella del Procuratore, poi, quando
uscì la circolare della Regione Lombardia, mi fermai. Ora obiettivamente non saprei proprio come comportarmi.
So che, profeticamente scrivevo in un post precedente
( http://medicocompetente.blogspot.com/2008/11/alcol-e-lavoro.html ): "a mio avviso laddove le norme sono carenti o in
contraddizione fra loro, bisogna solo aspettare la magistratura che darà una sua lettura giurisprudenziale". Siamo arrivati
al momento della "redde rationem"!
Personalmente, dalla lettura dell'intero articolo colgo alcune difficoltà a tenere distinti il problema dell'assunzione acuta
dall'alcoldipendenza ma forse è solo un'impressione e poi, come si suol dire...ubi maior minor cessat....