Alcolici, il testo dell'emendamento
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Art. 21-bis. (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche).
1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente: «Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).
1. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Se il fatto è commesso dalle ore 22 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni». 2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte» sono inserite le seguenti: «, ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale,».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 21-bis. (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche).
Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo le parole: consumo sul posto aggiungere le seguenti:, dalle ore 24 alle ore 7. Conseguentemente: al medesimo capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalle ore 22 alle ore 7 con le seguenti: dalle ore 24 alle ore 7; dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. All'articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della notte». 21-bis. 200. La Commissione. (Approvato)