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Cadute dall'alto: il rischio legato all'assunzione di alcolici

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Cadute dall'alto: il rischio legato all'assunzione di alcolici

È dimostrato che l'elevato rischio, intrinseco al lavorare in quota, aumenta in maniera esponenziale con l' assunzione di alcolici, infatti

l'abuso alcolico provoca alterazioni dell'equilibrio legate agli effetti sull'apparato vestibolare dell'orecchio interno e l'alcolismo

cronico produce una situazione di conflitto tra equilibrio dinamico e di movimento per gli effetti sui nuclei vestibolari ed il cervelletto,

portando ad un aumento del rischio di cadute.
Non a caso nel settore delle costruzioni, tra le vittime di infortuni mortali dovuti a cadute dall'alto, c'è una prevalenza del 9-9,5 % di

infortunati che presentavano una alcolemia elevata.
Fortunatamente l'attuale contesto normativo dedica al fenomeno la necessaria considerazione, introducendo
- con la legge 125/20001 (Legge quadro in materia di alcol)
- il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato

rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, con la possibilità di effettuare controlli

alcolimetrici ai lavoratori.
La legge 125/20001 si applica anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro i quali, se svolgono in prima persona attività lavorative

che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, nel caso assumano

alcolici sono puniti con una sanzione amministrativa.
Nel loro caso i controlli alcoli metrici possono essere effettuati esclusivamente dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la

sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza, competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
Il dovere di non assumere o somministrare alcolici nelle "costruzioni" e nei "lavori in quota" viene ribadito nell'art. 111, comma 8 del

D.lgs. 81/008: "il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori

addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota" (l'omessa disposizione è sanzionata ex art. 159, comma 2, lett. c).
Dunque il legislatore ha previsto che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la salute e sicurezza, programmi l'attività di

prevenzione, elimini i rischi e, ove ciò non sia possibile, li riduca al minimo in base al progresso tecnico, effettui il controllo sanitario

dei lavoratori, allontani il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e lo adibisca, ove possibile,

ad altra mansione, dia una informazione e formazione adeguata ai lavoratori, ai dirigenti ai preposti e ai rappresentanti dei lavoratori per

la sicurezza.


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)