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Cassazione: il rifiuto dell'alcoltest fa scattare il reato, anche in caso di ripensamento

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Alcol test, il palloncino non teme il panico


Luigi Giuseppe Papaleo


In sede di accertamento alcolimetrico il mero rifiuto del guidatore basta per finire in prigione.La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata lo scorso 6 febbraio, ha statuito che opporre un rifiuto alla prestazione del test alcolimetrico è sufficiente a perfezionare il pedissequo reato, risultando irrilevante ogni successivo ripensamento da parte dell'automobilista, non sussistendo in questamateria una sorta di ravvedimento operoso.


La sentenza nasce dal comportamento di un automobilista che, urtando in fase di manovra un'altra autovettura, declinava l'invito a sottoporsi all'esame alcolimetrico espressamente rivoltogli dagli agenti intervenuti sul posto, allontanandosi dal luogo dell'accertamento.


Successivamente, a distanza di un'ora, ci ripensava e faceva ritorno sul posto, chiedendo agli agenti di fare il test, spiegando che il suo precedente rifiuto era dipeso da una improvvisa crisi di panico indotta da una sua fobia per le malattie, ma tale disponibilità risultava ormai tardiva, in quanto l'accertamento risultava irripetibile per la probabile contaminazione delle risultanze probatorie causato proprio dal comportamento di esso automobilista, pertanto il rinsavimento ex post non lo esimeva dalla responsabilità penale per il reato anzidetto.


La fattispecie criminosa contenuta nella disposizione, invero, è annoverata nella categoria dei reati istantanei ovvero caratterizzati dalla immediata lesione del bene giuridico oggetto di tutela penale; ne consegue, quindi, che nel caso di specie, il mero rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico si rileva come commissione del reato stesso.


La tempestività come condizione di efficacia del test

A nulla è valso quindi, il "ritorno sul luogo del delitto" per rimediare con una prestazione tardiva, in quanto l'esito probatorio cui è preordinato l'esame in discorso conserva la sua piena efficacia probante soltanto se viene eseguito nella immediatezza dell'accertamento, pena altrimenti una contaminazione ed una inutilità dello stesso.


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)