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Cassazione: se non c'è l'alcol test al guidatore ubriaco si imputa solo la violazione meno grave

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Non c'è l'alcol test? Al guidatore ubriaco si imputa solo la violazione meno grave
Eleonora Costa

 

Se non è possibile stabilire, con sufficiente precisione, lo stato di ebbrezza, il trasgressore deve essere punito secondo la violazione meno grave. La Cassazione, con la recente sentenza del 14 maggio scorso (Sez. IV, n. 18234), torna a pronunciarsi sulla guida in stato di ebbrezza, giudicando del caso di un uomo condannato, sia in primo che in secondo grado, ad un mese di arresto, 900 euro di ammenda e un mese di sospensione della patente di guida per aver guidato in stato di ebbrezza e essersi rifiutato di sottoporsi all'alcool test.


I giudici di legittimità, invece, con la sentenza de qua, hanno ritenuto entrambi i fatti ascritti all'imputato non previsti quali reato. È vero - precisa la Corte - che lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, anche su base sintomatica, ma è altrettanto vero che, qualora non risulti possibile stabilire con precisione se il tasso alcolemico sia superiore a 0.8 g/l, il trasgressore dovrà ritenersi responsabile, in base al principio del favor rei, dell'ipotesi meno grave - fascia A - attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 Luglio 2010 n. 120. Oltre ogni ragionevole dubbio, specifica la Suprema Corte, con ciò escludendo, in difetto di altri dati indiziari oltre agli elementi sintomatici rilevati, la sussistenza di talune delle più gravi fattispecie previste dall'art. 186 C.d.S.


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)