Circolazione e consumo di alcol: osservazioni sul fenomeno
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Circolazione e consumo di alcol
di Claudio De Luca
A causare principalmente gli incidenti stradali, oltre alla condotta di guida pericolosa ed alla necessità di armonizzare e di uniformare la segnaletica, è stata individuata la conduzione dei veicoli in istato di ebbrezza e l'uso di droghe. Ecco spiegato il motivo dell'introduzione nella disciplina di un tasso-limite di alcolemia di solo 0,5 g/l per tutti i conducenti e di 0,2 per quelli professionisti, per i motociclisti e per i neopatentati.
Per quanto concerne i rilievi dei sinistri, non sarà inopportuno sottolineare che, nel 66% dei casi, essi sono stati verbalizzati dalle Polizie municipali, mentre la "Stradale" ed i Carabinieri hanno accertato, rispettivamente, il 17,4 e il 15,8% degli eventi in questione. Il venerdì è il giorno in cui si concentra il maggior numero di sinistri con lesioni a persone (15,6% del totale), mentre il sabato presenta la frequenza più elevata, in termini assoluti, con 641 decessi (16,6%). L'indice di mortalità presenta il valore massimo (2,8 morti ogni 100 incidenti) la domenica, seguita dal 2,2% del sabato, mentre nei restanti giorni raggiunge valori compresi tra l'1,6 e l'1,7%.
Secondo l'Istat l'elevata percentuale degli incidenti notturni è determinata da un consumo di alcol tale da originare un alterato stato psicofisico nel conducente. A risultare a rischio sono soprattutto i giovanissimi che frequentano discoteche e luoghi di intrattenimento proprio allo scopo di procurarsi il cosiddetto "binge drinking", vale a dire l'ubriacatura. E' stato proprio dai dati sopra esaminati che è emersa la necessità di adottare regole più rigide. Già con la legge-quadro n. 125 del 2001, fu modificato (art. 6 ) il c. 4 dell'art. 186 Cds, con l'introduzione della facoltà di effettuare accertamenti quando il conducente si fosse trovato in istato di alterazione psico-fisica da alcol, abrogando l'ipotesi limitativa dell'intervento previsto solo in caso di incidente stradale. Con il successivo art. 14 era stato introdotto il divieto di vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle h 22 alle ore 6, prevedendo (al c. 2) gravi sanzioni pecuniarie. In seguito, il nostro legislatore adottò il d.l. n. 121 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 168, prevedendo la riduzione del tasso massimo di alcolemia consentito, portandolo dagli originari 0.8 agli attuali 0,5 g/l., con conseguente sanzione penale a carico dei trasgressori.
Sotto la spinta delle ininterrotte stragi del sabato sera, dell'aumento delle violazioni con maggiore rischio per la sicurezza stradale ed a causa dell'enorme numero di decessi per incidenti causati dal consumo di bevande alcoliche, soprattutto tra i giovani, lo Stato con il d.l. n. 117 del 2007, convertito (con modificazioni) nella legge n. 160 del 2007, adottò ulteriori misure, ancora più restrittive, preordinate ad inasprire le sanzioni ed a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente in caso di guida in istato di ebbrezza. In particolare, l'art. 5 introdusse rilevanti modifiche agli artt. 186 e 187, prevedendo 3 fasce di ebbrezza con 3 distinti trattamenti sanzionatori in relazione al tasso alcolemico accertato.
Con il successivo art. 6 fu introdotto l'obbligo per i titolari ed i gestori di locali con spettacoli ed intrattenimento, con attività congiunta di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere quest'ultima dopo le 2 di notte. All'esterno dei locali dovevano essere messi a disposizione degli utenti apparecchi atti a consentire la rilevazione volontaria del tasso alcolemico da parte dei clienti. Gli stessi gestori erano, altresì, obbligati a tenere esposte, all'interno ed all'esterno, tabelle alcolemiche riproducenti i sintomi correlati ai diversi tassi di alcolemia e le quantità di alcol che potevano determinare il superamento dei limiti stabiliti.
Con la legge n. 120 del 2010 sono state introdotte nuove e ancora più stringenti disposizioni, con limitazioni alla vendita ed alla somministrazione. L'art. 33 ha nuovamente modificato il 186 prevedendo la depenalizzazione della violazione di ebbrezza "leggera" (gradazione alcolemica superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/l), passando dall'ammenda all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Invece la sanzione penale permane per gli altri due gradi di violazione con inasprimento della pena per alterazione superiore a 1,5 g/l e con aumento delle pene anche in caso di incidente stradale da parte del conducente in istato di ebbrezza. Con il medesimo art. 33, c. 2, viene introdotto il nuovo 186-bis che prevede l'obbligo del tasso alcolemico pari a 0 per i conducenti di veicoli fino a 21 anni, neopatentati per i primi 3 anni, conducenti professionisti di mezzi pesanti per il trasporto di cose e di autobus per il trasporto di persone. Gli artt. 53 e 54 prevedono misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool, con riformulazione dell'art. 14 della legge n. 125 del 2001 e modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne, con riscrittura dell'art. 6 del d.l. n. 117 del 2007.
Inoltre la citata legge n. 120 ha modificato la disciplina della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne negli esercizi commerciali e di somministrazione dei centri abitati. L'art. 54, riformulando buona parte dell'art. 6 del d.l. n. 117 del 2007, ha disposto che i titolari ed i gestori di esercizi muniti di licenza prevista dall'art. 86, cc. 1 e 2 tulps (alberghi, pensioni, ristoranti, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, sale pubbliche di bigliardo o di altri giochi leciti, stabilimenti balneari, nonchè i locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, e chiunque somministri bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci) devono interrompere la vendita e la somministrazione alle h 03 senza poterla riprendere nelle 3 ore successive. Il successivo c. 2-bis stabilisce che i titolari ed i gestori degli esercizi di vicinato, di cui all'art. 7 del dlgs n. 114 del 1998, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 24 alle 06. Gli orari di interruzione della vendita e di somministrazione delle bevande in argomento possono essere modificati con disposizione del Questore per particolari esigenze di sicurezza e di ordine pubblico. I predetti divieti non troveranno attuazione tra il 31.XII e l'1.I e tra il 15 ed il 16.VIII.
Tale deroga, davvero singolare, desta qualche perplessità, lasciando percepire la sensazione di un particolare consenso per i consumatori di tali bevande nelle due notti del Capodanno e di Ferragosto; quasi che il legislatore avesse autorizzato i cittadini (e soprattutto i giovani) a consumare bevande alcoliche e superalcoliche ed a porsi alla guida dei veicoli senza alcun limite, lasciando loro un salvacondotto, sia pure temporaneo, per eventuali abusi. Viene da chiedersi se, nelle due notti in argomento, i conducenti siano anche protetti da eventuali incidenti oppure siano lasciati liberi di morire dopo aver abusato di alcolici, essendo certi di evitare ogni controllo, quale che sia.
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)