Di notte ebrezza lieve con sconto
Di notte ebrezza lieve con sconto
di Maurizio Caprino e Paolo Giachetti
L'alleggerimento delle sanzioni per ebbrezza lieve sembra andato oltre le intenzioni del legislatore. Alla più volte
annunciata depenalizzazione si aggiunge l'esenzione dalla maximulta prevista quando l'infrazione viene commessa di notte. Una
conseguenza cui finora nessuna fonte istituzionale ha fatto cenno durante l'iter della riforma, ma che appare inevitabile
rileggendo l'articolo 186 del Codice della strada, nella versione modificata dalla nuova legge (la 120/10).
Per comprendere la questione, occorre risalire a un anno fa, quando il pacchetto sicurezza (legge 94/09) riformulò,
rendendoli applicabili, i rincari degli importi da pagare per chi commette alcune infrazioni di notte, introdotti
difettosamente due anni prima dal decreto Bianchi (Dl 117/07). In pratica, si stabilì l'aumento di un terzo quando dalle 22
alle 7 viene violata una tra le regole più "sensibili" ai fini della sicurezza. Tra queste, oltre a quelle su velocità,
precedenza, distanza di sicurezza, semafori, segnaletica in genere, cambi di direzione o corsia, manovre, tempi di guida per
mezzi pesanti e infrazioni autostradali gravi, c'erano pure ebbrezza e stupefacenti.
Formalmente, la presenza di alcol e droga ha complicato il pacchetto: a differenza degli altri illeciti in questione, questi
sono reati e non violazioni amministrative. Si è quindi scelto di trattare l'aggravio notturno per tutte le fattispecie di
natura amministrativa nell'articolo 195 del Codice, introducendo il comma 2-bis, che elencava tutti i casi in cui il rincaro
scattava, tranne alcol e droga. Di questi ultimi si occupava invece il comma 2-sexies dell'articolo 186.
Questo comma dice che di notte «l'ammenda» va aumentata da un terzo alla metà (decide il giudice). L'uso del termine
«ammenda» indica chiaramente che l'aggravio previsto dall'articolo 186 è applicabile solo a reati (quelle che sono
comunemente chiamate «multe», nel caso della maggior parte delle violazioni stradali sono in realtà sanzioni amministrative).
Ora che la riforma ha depenalizzato la guida in stato di ebbrezza lieve (tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8
grammi/litro), a questa fattispecie il comma 2-sexies non è più applicabile e il rincaro notturno salta. Né lo si può
recuperare nell'ambito dell'articolo 195, che tra le violazioni amministrative soggette al rincaro non menziona la guida in
stato di ebbrezza.
Cose che capitano, quando norme dense di tecnicismo vengono cambiate di continuo e perlopiù per decreto legge o con disegni
di legge discussi prevalentemente in sede politica. Per la cronaca, l'ultima riforma ha modificato l'articolo 186 per la
quattordicesima volta in 18 anni. Questo articolo, data la sua delicatezza e la presa mediatica, è uno dei più "martoriati".
Come il 187, che riguarda la droga. Anche su quest'ultimo c'è stato un incidente analogo, nel 2007, quando, in un gioco di
rinvii difettosi tra una parte e l'altra del Codice, il Dl 117 finì per cancellare la decurtazione di 10 punti patente. Si
rimediò un anno dopo, col Dl 92/08. Si farà lo stesso col rincaro notturno per l'alcol?