Ebbrezza senza confisca...
Ebbrezza senza confisca...
È il tasso alcolemico che fa scattare il sequestro... Sentenza della Corte di cassazione rivede i limiti sugli automobilisti
ubriachi... Niente confisca obbligatoria della macchina dell'automobilista che, pur guidando in stato di ebbrezza alcolica e
pur avendo provocato un incidente, non abbia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico. È quanto affermato dalla Corte di
cassazione che, con la sentenza n. 32021 del 18 agosto 2010, ha respinto il ricorso della Procura di Pordenone. In queste
circostanze, hanno spiegato i giudici della quarta sezione penale di Piazza Cavour, scatta soltanto il fermo amministrativo
che, secondo il Collegio, è una misura sufficiente. Inutile il ricorso presentato dalla Pubblica accusa che chiedeva la linea
dura contro i pirati della strada. Insomma dal Palazzaccio è arrivata un'interpretazione restrittiva dell'articolo 186 del
codice della strada (il tasso alcolemico previsto dall'articolo modificato dall'ultima riforma è rimasto invariato). In
particolare gli Ermellini hanno precisato che "ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene
di cui al comma 2, quindi, quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca
un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell'autovettura". Dunque, "da un punto di vista
sanzionatorio il legislatore ha diversiflcato le situazioni tra chi conduce tout-court l'automobile in stato di ebbrezza con
quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest'ultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa
socialmente. L'avere poi, il legislatore inserito l'eccezione "fatto salvo quanto previsto dalla lett. c), non può avere
altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l'incidente superi il valore di
1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell'autovettura". In altri termini secondo la linea
interpretativa inaugurata da Piazza Cavour, con una sentenza già destinata all'ufficio del massimario, nel caso in cui il
conducente in stato di ebbrezza provoca incidente stradale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., solo ove sia
superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico previsto dalla lettera c) è prevista la confisca obbligatoria dell'autovettura,
mentre nelle altre ipotesi di tasso inferiore a tale limite consegue solo il fermo amministrativo.
Il caso a Pordenone. Un automobilista era stato fermato con la sua Porsche Cayenne per guida in stato di ebbrezza alcolica e
con un tasso che non superava 1,5. Non solo. Il trentanovenne aveva provocato un incidente. Subito era scattato il fermo
amministrativo dell'auto e il sequestro. Il Tribunale aveva poi revocato quest'ultima misura. Contro la decisione la Procura
di Pordenone ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. Il fatto che il tasso alcolemico non fosse superiore al
parametro ancora oggi in vigore ha fatto propendere i Supremi giudici per una linea meno dura. Di diverso avviso la Procura
generale della Suprema corte che aveva invece chiesto che l'auto fosse sottoposta a confisca obbligatoria.
Autore: Debora Alberici