Gioco d'azzardo e minori: politiche di prevenzione
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Il sottosegretario all'Economia con delega ai Giochi, Alberto Giorgetti, ha risposto ieri in Commissione Finanze della Camera all'interrogazione sulle iniziative a tutela dei minori dal rischio del gioco d'azzardo presentata dalla deputata dell'Udc Luisa Capitanio Santolini. Giorgetti ha risposto all'interrogazione assicurando il proprio impegno, nonché quello del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per la famiglia, Carlo Giovanardi, ai fini dell'elaborazione di iniziative finalizzate a prevenire in maniera sempre più efficace la dipendenza dal gioco, soprattutto a tutela dei giovani e dei minori.
"In proposito - si legge nella risposta del Sottosegretario Giorgetti - l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che i pericoli insiti nel gioco, che possono tradursi in patologie quali la dipendenza o in fenomeni di partecipazione anche da parte di soggetti minorenni, sono noti e caratterizzano l'azione istituzionale della stessa Amministrazione finalizzata non solo a contrastare il gioco illegale clandestino, secondo le diverse modalità previste dal legislatore ma, nell'ambito del gioco lecito, a garantire la massima trasparenza delle attività poste in essere, la chiarezza delle regole nei confronti dei giocatori e dell'intera collettività ed altresì la ricerca degli strumenti idonei ad eliminare, o quantomeno ridurre, i pericoli suddetti.
Relativamente alla tutela dei minori, l'attenzione del legislatore si esplica in ambito penale, com'è noto, con la previsione di una aggravante di pena per colui che, nel commettere il reato di gioco d'azzardo, consente la partecipazione di soggetto minore di anni 18 (articolo 719 del codice penale).
La grande preoccupazione del legislatore di non esporre ad alcun rischio il minore ha portato, in ambito civilistico, ad individuare espressamente le eccezioni alla regola generale dell'incapacità prevista dall'articolo 2 del codice civile, riconoscendo valore alle manifestazioni di volontà del minore esclusivamente nelle ipotesi espressamente stabilite e disciplinate (ad esempio, l'articolo 2, 2o comma, del codice civile, l'articolo 84 del codice civile, l'articolo 273 del codice civile, l'articolo 390 del codice civile). Dalla predetta regola generale discende che il minore degli anni 18 non può concludere validamente un qualsiasi contratto di gioco, ancorché garantito dallo Stato, in quanto non è in grado di comprendere, valutare appieno ed accettare le clausole contrattuali e le conseguenze che ne discendono sulla sua sfera giuridica e psichica, non essendo in possesso della piena capacità d'agire.
Il legislatore in alcuni casi ha, peraltro, ritenuto necessario ribadire tale regola prevedendo espressamente, per talune fattispecie, il divieto per il minore di giocare, come nel caso degli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS o come per il gioco del bingo, con apposita disposizione che esclude sia l'ingresso, sia la permanenza dei minori nelle sale, prescrivendo la richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento ai fini del rispetto del divieto (articolo 3, comma 1, Decreto direttoriale 18 gennaio 2007).
Con riferimento all'esercizio e alla raccolta a distanza dei giochi leciti, inoltre, la legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), all'articolo 24, comma 17, lettera e), ha stabilito, per i soggetti che intendono divenire concessionari, l'assunzione dell'obbligo di adottare, o mettere a disposizione, strumenti ed accorgimenti per l'esclusione dell'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario stesso.
I casi sopra riportati, ad avviso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), rappresentano esplicite previsioni in cui il legislatore ha inteso solo rimarcare il divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro, ai soggetti minori di età, divieto che mantiene comunque piena validità, anche se non richiamato espressamente per tutte le varie tipologie di giochi.
I limiti e i divieti fissati dal legislatore non risultano, tuttavia, sempre sufficienti ad escludere la partecipazione del minore ai giochi che il mercato illegale offre; conseguentemente, la delicatezza della materia impone di porre in essere ulteriori iniziative, da perseguire in modo coerente, atte a proteggere il minore da futuri rischi di dipendenza e a contenerne la propensione al gioco.
In quest'ottica, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, già in passato, ha adottato alcune iniziative, sia attraverso interventi sui concessionari, sollecitandone ed indirizzandone l'azione verso la massima tutela dei minori anche attraverso la previsione di specifiche responsabilità nascenti dal mancato rispetto del divieto di gioco da parte di tali soggetti, sia avviando specifiche iniziative dedicate ai giovani quali, da ultimo, nel biennio 2005-2006, « Aams per i giovani e lo sport » e il progetto « Il gioco fa scuola », finalizzate a dare informazione sul divieto di gioco al di sotto della maggiore età e sui rischi connessi al gioco patologico e sviluppando, nel contempo, una campagna capillare di comunicazione denominata « Gioco Sicuro », mirante a creare, nel nostro Paese, una cultura del gioco responsabile.
In una prospettiva di continuità e di rafforzamento del messaggio istituzionale che individua l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quale soggetto promotore del gioco legale e responsabile, volto a sostenere ed educare in particolare gli adolescenti, l'AAMS ha, inoltre, definito un vasto ed articolato progetto, denominato « Giovani e Gioco » rivolto agli studenti delle classi terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado, finalizzato a prevenire e contrastare l'insorgere di possibili fenomeni patologici legati al gioco e a favorire una corretta conoscenza del fenomeno. La campagna informativa suddetta, oltre a fornire informazioni dettagliate circa le attività e i compiti di AAMS, è finalizzata, tra l'altro, a far comprendere agli studenti che i giochi legali sono vietati ai minori, richiamando al contempo l'attenzione dei ragazzi sui pericoli derivanti dal gioco illecito ed analizzando le situazioni rischiose più frequenti. Attori di tale progetto, oltre agli studenti, sono anche gli insegnanti e gli operatori delle ASL.
Il progetto prevede una prima fase (periodo novembre 2009/maggio 2010), con interventi presso alcuni Istituti scolastici selezionati dagli Uffici scolastici regionali (USR), e ne è prevista l'estensione anche presso altre scuole di diverse città italiane.
Inoltre, per veicolare ulteriormente i contenuti della campagna in questione, l'AAMS ha ritenuto utile ricorrere alle potenzialità offerte dal web, prevedendo la realizzazione di un'area di sensibilizzazione da inserire, tra l'altro, sui siti dei maggiori concessionari ed operatori di settore, sui siti degli USR e delle ASL e sui principali social network (Facebook, You-Tube). In ultimo, l'AAMS, nell'ambito della campagna istituzionale volta a promuovere sulla stampa periodica, radio, internet e affissioni, il messaggio incentrato sulla responsabilità del gioco e sulla tutela dei minori, ha ritenuto opportuno realizzare, in merito a tali aspetti, anche uno specifico spot per la tv, di più facile presa per la collettività, la cui programmazione sui principali canali televisivi nazionali è prevista a decorrere dalla seconda metà del prossimo mese di dicembre. Occorrerà naturalmente proseguire il percorso intrapreso con politiche di tutela incisive, sia attraverso una sempre maggiore e chiara definizione del divieto di gioco ai minori, nell'ambito di un completo e coerente sviluppo evolutivo delle disposizioni che autorizzano il gioco lecito nel territorio nazionale, sia attraverso la formazione nelle scuole e le campagne di informazione sui media".