Guida in stato d'ebbrezza: tutto quello che c'è da sapere
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Guida in stato d’ebbrezza: tutto quello che c’è da sapere
Guidare in stato d’ebbrezza significa rappresentare un pericolo. Per sé e per gli altri. Nel 2011 le strade italiane hanno visto morire 3.800 persone in 205mila incidenti: in gran parte la causa è l’essersi messi al volante ubriachi o dopo aver assunto stupefacenti.
Anche per questo motivo il Codice della Strada ci va giù pesante.
La normativa prevede come limite legale massimo il tasso alcolemico di 0,5 grammi/litro. Questo vuole dire che guidare un’auto o una moto al di sopra di tale limite diventa automaticamente un reato, punito con la perdita di 10 punti della patente, cui aggiungere sanzioni accessorie previste dagli articoli 186 e 186bis.
Basta un bicchierino di troppo: da 0,5 a 0,8 g/l, si pagano da 500 a 2.000 euro di multa e si va incontro alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 g/l la faccenda si fa molto più seria: da 800 a 3.200 euro di multa, arresto fino a 6 mesi, sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Oltre gli 1,5 g/l, multa da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni, sequestro del veicolo.
Poi ci sono le categorie sotto osservazione speciale. Per i guidatori sotto i 21 anni di età oppure patentati da meno di 3 anni, oppure per i conducenti di autobus e camion, c’è infatti l’obbligo di avere un tasso alcolemico pari a zero. Non solo: la confisca del veicolo scatta automaticamente se il reato è stato commesso da un conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci o in caso di recidiva entro un periodo di due anni.
Tutte le pene fin qui elencate sono automaticamente raddoppiate in caso di incidente provocato sotto l’effetto di droga o alcol.
Le misurazioni sono effettuate usando un particolare strumento, l’etilometro, in cui bisogna “soffiare” e che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Per sicurezza l’esame è ripetuto due volte a distanza di 5 minuti, visto che la costituzione fisica del singolo individuo, come noto, può alterare i risultati.
A scanso di equivoci, e per sfatare una delle tante voci in circolazione, ricordiamo che sottoporsi all’accertamento è obbligatorio. Non ci si può rifiutare, pena la perdita di 10 punti della patente e le stesse pene previste per chi è stato pizzicato al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro. Quindi, se per caso avete sentito di quel tale che si è rifiutato di soffiare, ha obbligato gli agenti a portarlo in ospedale, si è fatto fare gli esami del sangue e nel frattempo si era ripreso dalla sbronza quanto bastava per passarla liscia… beh, è una leggenda metropolitana.
Se invece siete uno dei tanti casi “border line”, pizzicati con un tasso alcolemico di pochissimo superiore allo 0,5, ricordatevi che il dato dell’etilometro non è di per sé sufficiente a stabilire la vostra ubriachezza. Deve essere evidente il venir meno del vostro equilibrio psicofisico (difficoltà a parlare, espressioni sconnesse, andatura barcollante, solo per fare degli esempi). Nel 2006 il Tribunale di Tempio Pausania ha dato ragione a un imputato dopo il ricorso di quest’ultimo: l’etilometro diceva che era ubriaco, ma tutti i sintomi di una sbronza non c’erano. Conclusione: assolto perché il fatto non sussiste. È stato accolto il ricorso di un signore che non riusciva a soffiare nell’etilometro perché affetto da enfisema polmonare. Gli altri ricorsi di cui si legge in Rete sono poco più che fantasie: non vale dire che avete assunto medicinali omeopatici (a base di alcol), dolci con il liquore. Avrebbero provato anche a dare la colpa al colluttorio, ma fossi in voi non proverei a presentare ricorso sulla base di questa motivazione, che è una delle tante leggende che si leggono su siti e forum.
Ha molto più senso (e chance di buon esito) presentare ricorso puntando sull’inattendibilità dell’etilometro stesso. Vi sono infatti modelli che, messi alla prova dei fatti, hanno dimostrato percentuali di errore pari al 30%. Mica poco.
Vada come vada, al termine del periodo di sospensione (stabilito dal Prefetto) dovete contattare la Commissione medica, che ha sede presso ogni Azienda Sanitaria Locale. Sarete sottoposti a una serie di controlli, in alcuni casi anche a cadenza periodica, quali esami del sangue e delle urine, mirati a verificare l’assunzione di alcolici o sostanze vietate dalla legge.
Solo dopo l’eventuale nulla osta della Commissione, che di fatto ha in mano le sorti della vostra patente, il Prefetto potrà stabilire la restituzione della patente.
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)