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Guida in stato di ebbrezza: anche chi somministra alcol rischia sanzioni

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Guida in stato di ebbrezza: anche chi somministra alcol rischia grosso


La Corte di Cassazione, sez. V penale, con la pronuncia n. 5650, depositata il 4.2.2013, riporta l'attenzione non solo sulla guida in stato di ebbrezza ma anche su un altro tipo di reato che oggi, grazie all'aumento dei controlli sugli automobilisti che escono dai locali notturni, rischia di diventare molto "di moda".


Nel caso di specie, trattasi di una automobilista con un elevato tasso alcolemico e quindi fermata per guida in stato di ebbrezza. Una volta risaliti alla "sorgente", cioè al pubblico locale dove la signora ha consumato bevande alcooliche, le Autorità possono denunciare l'esercente per violazione dell'art. 691 c.p., che punisce con l'arresto da tre mesi a un anno chi somministra alcol alla persona in stato di ebbrezza, e impone la sospensione dell'esercizio se a dare da bere è il gestore di un locale pubblico.


Così è accaduto nel caso esaminato dagli Ermellini, che hanno ritenuto "illogica" la decisione del Giudice di Pace che aveva assolto il gestore sulla scorta di testimonianze vaghe.


Nella sentenza emanata dal Giudice di Pace, si leggeva che non vi era responsabilità alcuna sul gestore e lo stesso veniva assolto, con l'applicazione dei criteri sussidiari che aiutano l'operatore del diritto a calare le norme nella realtà sociale in cui sono nate: così, di fronte a un oste che ogni sera ha verosimilmente a che fare con molti clienti con il vizio di alzare il gomito, deve aver deciso secondo una sua idea di buon senso, assolvendo il gestore del locale dal quale era fuoriuscita la donna che si era messa al volante così sbronza da indurre i carabinieri a denunciare appunto anche chi aveva riempito il bicchiere.


Il Giudice di prime cure si era fatto bastare testimonianze vaghe e soggettive, sul fatto che quella sera i segni di ebbrezza della donna non erano evidenti. Il Procuratore Generale non l'ha mandata giù e ha impugnato. Ora gli Ermellini mandano di nuovo l'incartamento al Giudice di Pace perché decida nuovamente in modo più coerente sulla vicenda.


Questa vicenda è importante al fine della presa di coscienza del fatto che analizza capillarmente il post reato, cioè quello che la signora aveva fatto prima del controllo da parte degli organi di polizia stradale.


La cosa importante dell'impianto accusatorio sta nel fatto dell'azione, dove la persona ubriaca ordina "un altro", e il barista, pronto alla mescita glielo versa, un po' complice e un po' commerciante, integrino una fattispecie di reato.


La norma che condanna l'oste che versa alcol alla persona alticcia non è nuova, ma certamente potrà conoscere una nuova vita, se all'aumento dei controlli sulla guida in stato di ebbrezza si aggiungerà anche l'aumento di denunce dei gestori dei bar.


Si tratta delle conseguenze a cascata che si innescano dal momento in cui lo Stato ha dichiarato guerra alla guida in stato di ebbrezza, mettendo così le mani dentro a meccanismi culturali molto radicati nel nostro paese, e rilanciati, fra i giovani e i meno giovani, da decenni di "cultura dello sballo".


Ora è in atto un cambio di mentalità: vedremo se la stessa mano pesante che toglie macchina e patente a frotte di ragazzi inconsapevoli, colpirà anche i proprietari dei locali.


In definitiva, la sentenza è importante per alcune fattispecie: la prima, che sancisce la responsabilità oggettiva dell'oste, in quanto in presenza di una persona ubriaca, lo stesso somministra altra bevanda alcolica. La seconda, che la polizia stradale, a seguito della fattispecie di reato di guida in stato di ebbrezza, risale al bar dove la stessa, in evidente stato di ebbrezza, aveva chiesto ed ottenuto altra bevanda alcolica.


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)