Guida in stato di ebbrezza, Cassazione: niente confisca obbligatoria con tasso inferiore a 1,5
Guida in stato di ebbrezza, Cassazione: niente confisca obbligatoria con tasso inferiore a 1,5
Niente confisca obbligatoria della macchina dell`automobilista che, pur guidando in stato di ebbrezza alcolica e pur avendo
provocato un incidente, non abbia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che,
con la sentenza n. 32021 del 18 agosto scorso ha respinto il ricorso della Procura di Pordenone. In queste circostanze, hanno
spiegato i giudici della quarta sezione penale di Piazza Cavour, scatta invece il fermo amministrativo che, secondo il
Collegio, è una misura sufficiente. Inutile il ricorso presentato dalla Pubblica accusa che chiedeva la linea dura contro i
pirati della strada.
Insomma dal Palazzaccio è arrivata una interpretazione restrittiva dell`articolo 186 del codice della strada (il tasso
alcolemico previsto dall`articolo modificato dall`ultima riforma è rimasto invariato). In particolare, riporta il sito
Cassazione.net, gli Ermellini hanno precisato che "ció che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le
pene di cui al comma 2, quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto
il fermo amministrativo dell'autovettura". Dunque, "da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le
situazioni tra chi conduce tout-court l'automobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente,
quest'ultima ritenuta, ovviamente piú grave, in quanto piú pericolosa socialmente. L'avere poi, il legislatore inserito
l'eccezione "fatto salvo quanto previsto dalla lett. c), non puó avere altro significato di quello che, qualora il tasso
alcolemico del guidatore che ha provocato l'incidente superi il valore di 1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta
la confisca dell'autovettura".