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Guida in stato di ebbrezza, cosa si rischia? Un riepilogo

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Guida in stato di ebbrezza, cosa si rischia?


L'assunzione di alcol (alcool in inglese) compromette diverse funzioni cerebrali (percezione, attenzione, lucidità, prontezza di riflessi), funzioni che è indispensabile mantenere limpide prima di mettersi alla guida, così da non minacciare la sicurezza della circolazione. Gli effetti dell'alcol variano in relazione all'età, al sesso, al peso corporeo e alle altre condizioni proprie del soggetto assuntore, ma variano soprattutto con riguardo al tasso alcolemico, cioè alla quantità di alcol presente nel sangue, (che si misura in grammi di alcol per litro di sangue, g/l).


La guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, è prevista e sanzionata dall'art. 186 CdS, il quale, prevede tre soglie di punibilità, le cui sanzioni variano in relazione al tasso alcolemico accertato. La prima fattispecie, contenuta nell'art. 186, comma 2, lett. a), configura l'ipotesi lieve, depenalizzata a seguito della legge 120/2010. La norma prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, oltre la sanzione accessoria della sospensione del documento di guida da tre a sei mesi, qualora nel soggetto sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).


In caso di constatazione di tasso alcolemico oltre la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui quando non è possibile affidarlo ad altra persona può essere fatto recuperare da soggetto autorizzato a ricoprire l'attività di soccorso stradale e deposito, per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, oppure presso l'autorimessa di chi ha provveduto al recupero.


La seconda ipotesi, prevista dall'art 186, comma 2, lett. b), è più grave. Essa prevede l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, oltre la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno, qualora il tasso alcolemico accertato abbia raggiunto valori superiori a 0,8 ma inferiori a 1,5 g/l. Anche in questo caso è prevista come sanzione accessoria la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.


Quando invece il tasso alcolemico accertato risulti essere superiore a 1,5 g/l, si configura l'ipotesi gravissima, prevista all'art. 186, comma 2, lett. c), punita con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e con l'arresto da sei mesi ad un anno, oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, sospensione che diventa revoca in caso di recidiva nel biennio. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata e può arrivare quindi fino a quattro anni. La stessa norma poi prevede che con la sentenza di condanna o di patteggiamento venga sempre disposta la confisca del veicolo, se di proprietà del trasgressore, col quale sia stato commesso il reato. Le ammende previste per le ipotesi più gravi sono soggette ad un aumento da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.


Qualora il soggetto in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, tutte le sanzioni sono raddoppiate; la patente di guida è inoltre sempre revocata qualora, in caso di incidente, il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l. Per tutti i casi di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, dall'ipotesi lieve a quella gravissima, è sempre prevista anche la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.


Competente a giudicare tali reati è il tribunale in composizione monocratica. Il successivo art. 186-bis del Codice della Strada prevede poi un aggravio delle sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza per particolari categorie di soggetti, rappresentate dai neopatentati, dai conducenti di età inferiore a ventuno anni e da coloro che esercitino professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose. Per essi la soglia minima di tollerabilità di tasso alcolemico è pari a zero.


Altro discorso va fatto, invece, sul rifiuto di sottoporsi all'alcol test. In questo caso, l'art. 186, comma 7 CdS dispone, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni previste per l'ipotesi gravissima, e cioè l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto fino ad un anno, oltre alle sanzioni accessorie della sospensione della patente da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, se di proprietà del trasgressore.
Sul punto occorre precisare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che, qualora non sia possibile stabilire, "oltre ogni ragionevole dubbio", se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore debba essere ritenuto responsabile dell'ipotesi meno grave, ormai depenalizzata (cioè quella prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a) per la quale è previsto il pagamento di una somma da 500 a 2.000 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.


A tale orientamento giurisprudenziale però, se ne contrappone altro, altrettanto costante, nell'affermare che il giudice nel formare il suo convincimento sul grado di sussistenza dello stato di ebbrezza nel soggetto che abbia rifiutato l'alcol test possa servirsi, oltre che di mezzi strumentali (l'etilometro appunto), anche di elementi di natura diversa, fino alle descrizioni fatte dagli agenti di PG sullo stato psico-fisico del soggetto al momento della trasgressione.


Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente in caso di rifiuto all'alcol test, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che dovrà avvenire entro sessanta giorni, in tale circostanza la patente può essere sospesa fino all'esito di tale visita. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, la patente è sempre revocata. Al di fuori dell'ipotesi che si produca un sinistro comma 2.bis, la pena detentiva e pecuniaria possono essere sostituite, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità. Tenuto conto di quanto brevemente esposto e della variabilità degli effetti dell'alcol a seconda delle circostanze, l'atteggiamento più prudente resta sempre e soltanto uno: evitare la guida qualora vi sia stata assunzione di alcol, anche solo in modeste quantità, non solo al fine di evitare le sanzioni previste dalla legge per tali violazioni, ma anche e soprattutto per evitare di costituire un pericolo per l'incolumità propria e quella degli altri.


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)