338-1938888 o 331-2460501/2/3 o 0172-55294[email protected]

News di Alcologia

Guida in stato di ebbrezza: il nuovo apparato sanzionatorio

cufrad news alcologia alcol alcolismo guida in stato di ebbrezza: il nuovo apparato sanzionatorio


Ebbri al volante e lavori forzati

di Claudio De Luca


La legislazione penale, riferibile alla guida di veicoli a motore sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, ha modificato - sia pure in parte - gli artt. 186 e 187 Cds, dedicati ai due comportamenti vietati. Per ciò stesso, è stato introdotto un art. 186-bis (guida, sotto l'influenza dell'alcool, da parte di conducenti infraventunenni, per i neo-patentati e per chi esercita per mestiere l'attività di trasporto di persone o di cose). Naturalmente, come vedremo più in avanti, ne è riuscito modificato lo stesso l'apparato sanzionatorio.


Innanzitutto, il legislatore ha operato sulle "soglie" dello stato di ebbrezza, depenalizzando l'ipotesi di tasso alcolemico superiore a 0.5 g/l che non sia andato oltre il limite di 0,8 (art. 186, c. 2, a). Cosicché, oggi, il superamento di tale valore rimane sanzionato in via amministrativa (da 500 a 2.000 euro). Di contro, rimane penalmente illecita la seconda soglia (c. 2, b, tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non ad 1,5), punita con un'ammenda da 800 a 3.200 euro e con l'arresto fino a sei mesi. Per la terza soglia di cui alla lettera c (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), l'ammenda è rimasta invariata (da 1.500 a 6.000 euro) ma la pena detentiva è stata inasprita (6 mesi anziché 3).

Con riferimento al sequestro del veicolo (art. 186, c. 2, terza fascia), il testo modificato rinvia all'art. 224-ter ("procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"), ma senza replicare la previsione dell'affidamento del veicolo sequestrato in custodia al trasgressore stesso, sempre che quest'ultimo non abbia commesso, precedentemente, altre violazioni della disposizione di cui alla lettera c. Detta procedura era estesa anche all'ipotesi di cui al successivo c. 2-bis, nell'ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza avesse provocato un incidente stradale. Peraltro l'art. 224-ter opera a sua volta un richiamo all'art. 213 (misura cautelare del sequestro, preordinata alla confisca amministrativa), non interessato da alcuna novità. Tale norma prevede espressamente (c. 2) la nomina del conducente, quale custode, "con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale". Per ciò stesso, risulterebbe ancora possibile l'affidamento in custodia e sarebbe venuta meno la condizione ostativa posta dalla "recidiva".

A proposito di confisca, una delle modifiche introdotte cancella il richiamo all'art. 240, c. 2, C.p. (quest'ultima è una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza). La variazione prende atto dei contenuti della sentenza n. 196 del 2010 della Corte costituzionale (illegittimità dell'art. 186, c. 2, c, nel punto in cui operava un rinvio a tale disposizione, considerando la confisca del Cds non una misura di sicurezza patrimoniale quanto piuttosto una vera e propria sanzione, con la finalità di reprimere l'illecito). Che si tratti, poi, di sanzione amministrativa (Sezioni unite Cassazione, 25 febbraio 2010) rimane chiarito dall'art. 224-ter che qualifica come tale (con carattere accessorio) la confisca del veicolo. Tale natura rimane compatibile con il sequestro ad essa preordinato che non serberà la natura preventiva di cui al Cpp ma quella di sequestro ad hoc, richiamato dall'art. 224-ter. Essa potrà essere disposto solo dall'Autorità amministrativa (c. 1) e, contro il provvedimento, sarà possibile opporsi (art. 205, c. 5, Cds).


Nel caso del conducente in stato di ebbrezza, che abbia provocato un incidente stradale (art. 186, c. 2-bis) rimane confermata la previsione del raddoppio delle sanzioni di cui al c. 2. Però le novità concernono l'apparato sanzionatorio amministrativo; di conseguenza sale a 180 gg. il periodo per cui può essere disposto il fermo amministrativo (con esclusione del caso che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito) e viene aggiunta - salvo che nel caso di condanna o di applicazione di pena a richiesta - un'ulteriore ipotesi di revoca obbligatoria della patente di guida, prevista quando, nei confronti del conducente, sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.


Infine, il nuovo c. 9-bis introduce una sanzione sostitutiva di quella ordinaria (guida in stato di ebbrezza ad eccezione del caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale): il riferimento va all'assegnazione ad un lavoro di pubblica utilità (art. 54, legge n. 274 del 2000 sulle nuove competenze del Gdp). L'autore dell'illecito deve prestare attività non retribuita a favore: 1) della collettività, da svolgere nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale; 2) di enti, od organizzazioni, di assistenza sociale e di volontariato; 3) di centri specializzati di lotta alle dipendenze. Un decreto penale, o la sentenza, incaricheranno l'Ufficio locale di esecuzione (o gli organi competenti) per la verifica. La misura viene applicata di iniziativa del Giudice (salvo che l'interessato vi abbia fatto opposizione). Il lavoro deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Molto ben pagato, dunque!


In caso di svolgimento positivo, il Giudice, dopo di avere fissata una nuova udienza, dichiarerà estinto il reato, disponendo - nel contempo - la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. La sua decisione è ricorribile in Cassazione, ma il ricorso non sospenderà l'esecuzione a meno che il Giudice decidente disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede (o quello dell'esecuzione), a richiesta del P.m. (o d'ufficio, art. 666 Cpp), tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con il ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. Quindi, attenti alle "ricadute"!


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)