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Guida in stato di ebbrezza: la novità dalla Cassazione

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Guida in istato di ebbrezza: la novità dalla Cassazione

di Claudio De Luca


Il 30 settembre scorso, “primonumero.it” recava il seguente titolo:”Rifiuta il test alcolemico dopo incidente: denunciato 30enne albanese”. L’uomo era rimasto coinvolto in un incidente con il suo ciclomotore; ma, durante i controlli dei Carabinieri, aveva rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. La vicenda aveva avuto a teatro l’abitato di Petacciato in seguito al verificarsi di un incidente stradale registratosi in via Napoli; ed il cittadino albanese, alla guida del veicolo rimasto coinvolto nel sinistro, si era rifiutato – benché ne fosse stato formalmente richiesto - di sottoporsi all’accertamento del livello di alcol nel sangue. Per lui i Militi avevano fatto scattare la denuncia in istato di libertà. La notizia permette di trattare un argomento di pregnante attualità.


Premessa. La pena detentiva per chi avesse guidato in istato di alterazione psico-fisica è stata aumentata; cosicché, oltre alla sanzione penale pecuniaria, si applica l’arresto da 6 mesi (prima erano 3). Viene raddoppiata pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; e, nel caso che il veicolo fosse appartenuto a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata. Poi, per i conducenti di età inferiore ai 21 anni, per i neopatentati e per chi eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, le sanzioni sono lievitate da 1/3 alla metà. Questo trattamento più severo consiglia di fare le cose per bene in caso di accertamento di violazioni. Perciò vediamo cosa ha deciso la Magistratura in ordine a determinati comportamenti delle Forze dell’ordine.


Il tasso alcolemico. Per la guida in istato di ebbrezza non è necessario “avvertire” l’indagato della facoltà di potere convocare sul posto il proprio difensore per rendere valida la prova con l’etilometro. A tale proposito la Corte di Cassazione ha inteso di dovere rivedere la propria precedente posizione che, peraltro, risaliva soltanto a tre mesi fa quando – con i contenuti di ben due sentenze - aveva ritenuto nulla la prova con l’alcoltest qualora l’agente accertatore, prima di esperirla, non avesse invitato l’automobilista a rivolgersi al proprio avvocato. In grazia dell’ulteriore recentissima sentenza il Collegio ha finito con lo smorzare gli entusiasmi di chi ama interpretare la legge in maniera formale. Cosicché, nella nuova pronuncia, è stato affermato che l’alcoltest è nullo quando non vi sia stata l’assistenza del legale, ma alla condizione: che la nullità sia stata eccepita nell’immediato dall’indagato. In sostanza questi può contestare la mancanza dell’avviso in tre precisi momenti:
1. o prima dell’accertamento;
2. o immediatamente dopo;
3. oppure entro i cinque giorni successivi al deposito, da parte della Polizia giudiziaria, dell’accertamento, presso la Procura della Repubblica.
Per ciò stesso, se il conducente avesse dimenticato di sollevare (entro i predetti termini) il richiamato vizio del procedimento, la nullità dell’accertamento non potrebbe più essere contestata dinanzi al Tribunale, riuscendone sanata dall’inerzia della parte.


La conseguenza che ne deriverebbe sarebbe quella per cui la prova fatta con l’alcoltest, nonostante l’omissione dell’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, diventa legittima. Poiché l’esame alcolemico non costituisce una prova legale, ai fini della configurazione del reato, la guida in istato di ebbrezza può essere accertata, per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 del Codice stradale, con ogni mezzo, quale che esso sia; e, quindi, pure su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31.286 del 2013.


Il fatto - Un uomo veniva inseguito e fermato dalla Polizia dopo aver investito con il proprio veicolo un pedone nel parcheggio antistante una discoteca. Al momento del controllo da parte delle Forze dell’ordine, in ragione dei suoi comportamenti (stato confusionale, frasi sconnesse, precario equilibrio e alito con sentore di alcool), era stato riscontrato che il predetto versava in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto al test mediante etilometro, veniva registrato un tasso alcolemico di 1,94 g/l, mentre non era possibile esperire successivi test dal momento che le cattive condizioni psico-fisiche dell’uomo non avrebbero consentito di portare a termine le successive intraprese dieci prove.


Al riguardo, la Corte di appello aveva affermato che il dato scaturente da un unico rilievo – per l’impossibilità di eseguirne un secondo – non era idoneo a far ritenere integrata la prova del tasso alcolemico inquadrabile nella fascia di cui alla lett. c) art. 186 C.d.S. (valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l); e, per tali motivi, aveva ritenuto il fatto inquadrabile nell’ipotesi di cui alla lett. a) (valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l), priva di rilevanza penale.


Contro la decisione il Procuratore generale della Repubblica propose ricorso, sostenendo che - erroneamente - i Giudici di secondo grado avevano proceduto all’assoluzione dell’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’impossibilità di effettuare il secondo rilievo era conseguente allo stato di forte ebbrezza alcolica in cui si trovava l’imputato; e la Suprema Corte ha accolto il ricorso.


La decisione. Gli “ermellini” hanno dichiarato che, in tutti i casi in cui il Giudice di merito abbia accertato il superamento della soglia minima, non è possibile affermare, secondo il criterio dell’”oltre ragionevole dubbio”, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggiore gravità contemplate dalla norma sotto esame. Per ciò stesso il Giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivino; ma, nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il Giudice, motivando adeguatamente, può logicamente ritenere superate le soglie superiori. Alla luce dell’erroneo presupposto della Corte territoriale (per cui, affinché sia configurabile una delle ipotesi più gravi di guida sotto l’influenza dell’alcool, sia necessario l’esito di un secondo rilievo), a Piazza Cavour hanno annullato la sentenza, con rinvio al Tribunale di secondo grado che ora, dopo attento scrutinio del compendio probatorio in tema di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, dovrà provvedere ad un nuovo esame sul punto.


http://www.primonumero.it/attualita/vialibera/articolo.php?id=1271


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)