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Guida in stato di ebbrezza: le novità

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Guida in stato di ebbrezza: le novità
di Claudio De Luca
Cominciano ad essere applicate le condanne a lavori di pubblica utilità a chi sia stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza non lieve

(tasso alcolemico > 0,8 g/l), sempre che tale comportamento non abbia causato un incidente. Molti Comuni hanno già firmato i protocolli per

applicare la pena alternativa introdotta nell'agosto scorso dalla riforma del Cds. Cosicché l'opinione pubblica sta scoprendo che - per ogni

giorno di lavoro - vengono abbuonati 250 euro di multa e che si evita la confisca del veicolo, prevista per un tasso > 1,5. Le conseguenze

dell'alcol, o di un qualsiasi errore di guida, dipendono dalla casualità o comunque da fattori su cui il trasgressore non ha alcun controllo.

Quindi potenzialmente bere, drogarsi, guidare stanchi, distrarsi o commettere un errore di guida possono quasi indifferentemente risolversi

in nulla o procurare la morte a qualcuno. Ciò autorizzerebbe la massima severità, ma prima bisogna che la gente si renda conto che

comportamenti, socialmente accettati come bere un bicchiere di birra o comporre un numero telefonico, possano diventare pericolosi.

Altrimenti l'italiano medio continuerà a pensare che lui non è un pericolo perché beve poco e guida piano; e che perciò punirlo sarebbe

ingiusto ed inutile. In un Paese, dove si legge poco, è bene far leva soprattutto su tv, web, radio, affissioni per strada. Ma ben vengano

pure i corsi di guida "per tutti". Ma ora vediamo le modifiche nel dettaglio.
Art. 186 Cds - Il c. 2, a), è stato depenalizzato. Perciò, ora si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro qualora sia stato

accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/l. Inoltre è sempre confermata la

sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. La conseguenza è che ora l'importo andrà alle casse dei Comuni se l'accertamento fosse

stato effettuato dalle Polizie Locali, mentre prima - trattandosi di un fatto-reato, l'ammenda veniva incassata dallo Stato. Con riferimento

al c. 2, c), la pena dell'arresto, da 6 mesi, è stata portata ad 1 anno (prima era da 3 mesi ad 1 anno).
La possibilità della revoca della patente di guida si applica solo in caso di recidiva nel biennio; mentre è stata stralciata (ed introdotta

nell'art. 186-bis) la revoca del permesso di condurre per il conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico

superiore a 3,5 t, ovvero ai complessi di veicoli, solo se hanno un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (prima bastava avere un tasso

alcolemico superiore a 0,5 g/l e la patente di guida sarebbe stata revocata). In caso di incidente stradale, le sanzioni previste dal comma 2

(lettere a-b-c) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Prima il fermo era di 90 giorni. Se il conducente provoca l'incidente, ed ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l), la patente di guida è sempre revocata (prima questa sanzione accessoria non era prevista). La nuova introduzione del c. 9-bis ammette che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità che avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. L'art. 195, c. 2-bis, è stato modificato introducendo anche l'art. 186, c. 2, a), in quanto tale ipotesi è stata depenalizzata. Previsto l'aumento di un terzo se la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
All'art. 6 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160, è stato introdotto il c. 2-ter che prescrive:"E' fatta salva la facoltà del Sindaco di

autorizzare la concessione delle attività di somministrazione delle bevande alcoliche entro le ore 5 per non più di dieci volte nell'arco di

un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste

dal c. 2". Il comma 2 prescrive che "tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario,

spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono

interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte". Per quanto riguarda la deroga concessa alle isole (ove è

interdetta la circolazione agli autoveicoli), si premette però che gli altri veicoli possono girare (biciclette, ciclomotori, ecc.) e che,

quindi, una soglia di rischio rimane; inoltre questa deroga potrà favorire l'alcolismo per chi beve alcolici durante la notte
Art. 186-bis - Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 155 qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso

alcolemico superiore a "0" e non superiore a "0,5" g/li (vedi comma 1) ai conducenti: di età inferiore a 21 anni; nei primi 3 anni dal

conseguimento della patente di guida di categoria "B"; a quelli che esercitano l'attività di trasporto di persone (noleggio con conducente,

taxi, servizio di linea per trasporto persone); che esercitano l'attività di trasporto di cose (per conto terzi, in servizio di linea, in

servizio di piazza); ai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un

rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli

destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e

di autosnodati. Si precisa che se i predetti incorrono nella violazione di cui all'art. 186, c. 2, a), la sanzione prevista è aumentata di un

terzo; mentre, se incorrono nelle violazioni di cui all'art. 186, c. 2, b) e c), le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.
La revoca della patente di guida si applica ai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di

autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e

di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8,

nonché di autoarticolati e di autosnodati se hanno un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (prima bastava avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e la patente di guida veniva revocata al conducente), oppure in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti che rientrano nel divieto di cui al comma 1. In caso di rifiuto all'accertamento, il conducente è punito con le pene previste dal c. 2, c) dell' art. 186 Cds, aumentate da un terzo alla metà (si applica anche la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, tranne nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In questo caso, la sospensione della patente di guida è raddoppiata).
Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale è stato accertato un tasso alcolemico superiore a "0" e non superiore a "0,5" g/l non può conseguire la patente di guida di categoria "B" prima del compimento del 19° anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale è stato accertato un tasso alcolemico superiore a "0,5" g/l non può conseguire la patente di guida di categoria "B" prima del compimento del 21° anno di età. (Attenzione queste due ipotesi sono novità assolute con conseguenze importante il giovane che deve diventare un futuro conducente di autovetture). L'art. 195, c. 2-bis, è stato modificato introducendo anche l'art. 186-bis, destinatario dell'aumento di un terzo, se la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)