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I costi dell'attività di contrasto alla guida sotto l'influenza dell'alcol e di sostanze stupefacenti

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I costi dell'attività di contrasto alla guida sotto l'influenza dell'alcol e di sostanze stupefacenti
Le norme che regolano la materia. Le proposte


Una delle tante questioni di natura finanziaria che gli organi di polizia stradale sono oggi chiamati ad affrontare è il pagamento, alle strutture sanitarie, delle spese relative agli accertamenti del tasso alcolemico e dello stato di alterazione psicofisico per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 1.


L'attività di contrasto a tali fenomeni è stata ed è uno dei cardini della politica per la sicurezza stradale, che ha prodotto significativi risultati, come testimoniano i dati Istat sulla sinistrosità stradale, secondo i quali, nel 2010, sono stati registrati in Italia 211.404 incidenti stradali con lesioni a persone (-1,9% dell'anno precedente), 4.090 morti (-3,5%), 302.735 feriti (-1,5%9. Rispetto all'obiettivo fissato dall'UE nel Libro Bianco del 2001, che precedeva la riduzione della mortalità del 50% entro il 2010, l'Italia pur non avendo centrato l'obbiettivo ha ottenuto una apprezzabile diminuzione del 42,4% del numero dei morti, valore peraltro in linea con la media europea UE27 (-42,8%), mentre il numero dei feriti è passato dai 373.286 del 2001 ai 302.735 del 2010.


La necessità di conseguire l'obiettivo fissato dall'Unione Europea ha indotti i Ministeri interessati ad emanare, nel corso di questo decennio, direttive volte ad incrementare il numero dei controlli in esame, con conseguente esponenziale aumento sia dei controlli che dei costi connessi. Tali accertamenti, infatti, fatta eccezione per i conducenti incolumi che vengono controllati su strada mediante etilometro, possono essere effettuati solo presso le strutture sanitarie di base o di quelle accreditate.
Ma quali sono le norme che regolamentano il pagamento delle spese per gli accertamenti del tasso alcolemico e dello stato di alterazione psicofisico per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a seguito di incidenti stradale?
Occorre innanzitutto fare una preliminare bipartizione, tra accertamenti con esito positivo, per i quali i costi in caso di condanna devono essere addebitati all'imputato in quanto spese di giustizia, e accertamenti con esito negativo di cui ci occuperemo in quest'articolo.
Per questi ultimi, una prima possibile fonte di finanziamento è il fondo destinato al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.144, gestito dal Ministero dei Trasporti.


Data la inadeguatezza delle risorse notoriamente destinate al PNSS, si potrebbe in alternativa ricorrere al Fondo Contro l'incidentalità notturna, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, utilizzabile tra l'altro per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Tale fondo, al di l della dotazione iniziale per cui era stata autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, ha la peculiarità di essere alimentato:
- dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni accertate dagli organi di polizia stradale ad ordinamento statale, previste dagli articoli 141, 42, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 del Codice della Strada, sanzioni che, a tal fine, sono aumentate di un terzo quando sono commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7;
- Da una quota pari al venti per cento della sanzione pecuniaria irrogata con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 186 eÊ187ÊdelÊC.d.S.,la cui ammenda è aumentata dal giudice da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Questa seconda forma di finanziamento per ,essendo originata quasi esclusivamente dalle forze di polizia ad ordinamento statale, non dovrebbe, per equit, essere utilizzata per sostenere le spese degli accertamenti richiesti alle strutture sanitarie da funzionari, ufficiali ed agenti, delle regioni, delle province e dei comuni, i quali del resto essendo i propri enti di appartenenza destinatari dei proventi delle violazioni amministrative da essi accertate hanno una propria autonoma fonte di finanziamento e un preciso vincolo di destinazione previsto dall'articolo 208, comma 5-bis, del Codice della Strada.
- Il terzo possibile canale di finanziamento delle spese in esame (anche in questo caso solo per le forze di polizia ad ordinamento statale) è dato dall'articolo 40, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, secondo il quale una quota parte dei proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208,ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, individuati a consuntivo, annualmente,con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata alle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada. Il vincolo di compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio posto dal legislatore rende di fatto oggi, nell'attuale situazione finanziaria, inutilizzabile tale canale, tant'è che il Ministero dell'Economia non ha ancora emanato il decreto in questione.


Come si vede non mancano le norme per la soluzione del problema, in concreto però le Aziende Sanitarie pare che non riescano a vedere soddisfatti i loro crediti. Proviamo a contribuire alla sua soluzione o comunque ad alimentare il dibattito con due ulteriori proposte:
1- prevedere che tali spese di accertamento, poichè effettuate quasi esclusivamente a seguito di incidente stradale2 e data la loro esiguità rispetto al danno medio di un incidente, siano addebitate alla/e compagnia/e di assicurazione del responsabile del sinistro, alla stregua di quanto già avviene per le spese delle cure mediche;
2 - siano compensate, e quindi non corrisposte alle Aziende Sanitarie, per il fatto che il risparmio che il contrasto alla guida in stato di ebbrezza genera per le stesse Aziende, per effetto della riduzione del numero dei feriti e quindi delle spese mediche, è di gran lunga superiore e neppure lontanamente paragonabile ai costi di tali accertamenti. E' utile al riguardo ricordare che, secondo autorevoli organismi, la guida sotto l'influenza dell'alcol e in stato di alterazione psicofisico per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è causa di circa il 30% degli incidenti.

 

Note
1) Si tratta per lo più di accertamenti effettuati a carico di conducenti che a seguito di incidenti stradali sono sottoposti a cure mediche e che non possono pertanto essere controllati su strada con l'etilometro.
2) Vedasi nota n. 1.


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)