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Il divieto di vendere alcolici agli under 18 vale anche per la somministrazione

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Il divieto di vendere alcolici agli under 18 vale anche per la somministrazione

Il divieto vendita bevande alcoliche a minori 18 anni vale anche per le attività somministrazione come bar, pub, ristoranti, locali da ballo e simili. Lo ha precisato il ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione 4 febbraio 2013 n. 18512.
Il ministero ha chiarito che non vi è alcuna distinzione tra vendita, somministrazione o consumazione e quindi non vi è alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in un bar o in un negozio. Il dubbio era sorto sull'interpretazione del comma 3-bis dell'articolo 7 del Dl 158/2012 che ha introdotto il divieto di "vendita" di bevande alcoliche ai minori di 18 anni. Un comune aveva chiesto se «tale divieto dovesse intendersi applicabile anche alle ipotesi di somministrazione e consumo sul posto, in quanto la legislazione più recente in materia di esercizi commerciali e pubblici esercizi ha tendenzialmente utilizzato il termine "vendita" con riferimento all'attività di asporto ed il termine "somministrazione" con riferimento alla vendita al pubblico per il consumo sul posto».
Il ministero , dopo aver chiesto una consulenza al ministero dell'Interno, ha ritenuto che l'interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni sia la seguente:
• è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
• nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
• nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
• nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)