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Il reato di omicidio stradale in Italia: osservazioni

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Omicidio stradale: salta l'approvazione

Nonostante l'impegno dell'AIFVS sembra ormai certo che il reato di omicidio stradale non vedrà la luce, almeno in questa legislatura

Pietro Cristino

All’interno della conferenza nazionale per l’omicidio stradale che si è svolta a Roma presso la camera dei deputati, in un aula semideserta  (almeno durante il pomeriggio in cui siamo stati presenti) a dimostrazione di quanto sia scarso il senso civico delle nostre istituzioni e l'interesse generale per certi argomenti, si è discusso degli strumenti necessari alla riduzione diretta o indiretta degli incidenti stradali e di conseguenza alle riduzione delle vittime di questi. Tanti gli spunti interessanti tra i quali regole più severe nella concessione delle patenti o la determinazione di linee guida per le analisi psicologiche da svolgersi durante un eventuale processo per omicidio, così come le linee guida per determinare il danno psicologico, il danno morale e il danno esistenziale. Punto forte della conferenza pomeridiana, ovviamente, l'analisi del disegno di legge sul reato di omicidio stradale ma anche l'analisi, da parte dell’avvocato Gianluca Iaione del foro di Salerno, di come viene gestita la questione negli Stati Uniti (paese che in questo campo è molto più avanti di noi).
IN AMERICA ESISTE – Secondo quanto affermato dall'avvocato, in 47 dei 52 Stati americani esiste già la fattispecie di reato dell’omicidio stradale. In questi Stati l’auto è praticamente considerata un’arma. Il tasso alcolico permesso è dello 0,18 (in Italia è 0,5 g/l), (**) ed è vietato porsi al posto di guida in stato di ebbrezza (attenzione: non guidare ma semplicemente porsi al posto di guida a motore spento, giacchè ci si potrebbe mettere in marcia rapidamente in condizioni psicofisiche non adeguate). Veniamo all’omicidio stradale; è suddiviso in omicidio di secondo grado (se si causa la morte in seguito ad una violazione del codice della strada) con una pena prevista di 7 anni, omicidio di primo grado (se oltre all'omicidio di secondo grado il guidatore ha precedenti penali o se si trovava alla guida senza patante o ancora se con la sua condotta ha causato la morte di un minorenne) con una pena di 15 anni ed infine l’omicidio aggravato (che consiste in una compresenza dell’omicidio di primo o secondo grado e la “wreckless driving”, ossia la guida pericolosa), con una pena di 25 anni. Rischiano grosso però anche i passeggeri coinvolti nell’incidente che decidono di scappare come pure i testimoni oculari che non dovessero prestare soccorso alle vittime di un incidente perchè si può arrivare ad una condanna sino a 7 anni di carcere dato che con questo tipo di comportamento si va a violare la "solidarietà sociale".
IL REATO DI OMICIDIO STRADALE IN ITALIA – Vediamo come è stata pensata l’istituzione di questa fattispecie di reato da noi. Il reato  sussisterebbe solo se la morte di una o più persone fosse determinata da una condotta di guida azzardata, tecnicamente accertata, e che consisterebbe di fatto nella violazione di alcuni articoli del codice della strada, come ad esempio la guida in stato di alterazione psicofisica,  gare in velocità, la guida in stato di ebbrezza, elevata velocità, non rispetto dei posti di blocco, passaggio col rosso, utilizzo di dispositivi elettronici alla guida (cellulari o navigatori), sorpasso azzardato (su dossi o in curva) e marcia contromano. Non sussisterebbe il reato di omicidio stradale qualora venisse accertato il concorso di colpa o nel caso in cui si dimostrasse che anche rispettando il codice della strada si sarebbe potuto verificare il decesso. La pena prevista varierebbe tra i 5 e i 15 anni.
RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI - Come di consueto lo sfogo di Giuseppa Cassaniti, presidente dell'AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada), che ci fa capire quanto siano distanti le istituzioni dalla società civile: è ormai quasi certo che la legge che riguarda il reato di omicidio stradale, nonostante giaccia in parlamento dal 2008 ed abbia, almeno formalmente, ricevuto il plauso delle più alte cariche dello stato, non vedrà la luce in questa legislatura; come sempre i tempi sono lunghissimi quando si tratta di argomenti che non riguardano direttamente “la casta” (vedasi il dibattito odierno sulla legge elettorale). Noi di SicurAUTO ci permettiamo comunque di ricordare come il nostro sistema giudiziario, specialmente per quanto riguarda la sicurezza stradale, sia andato completamente in tilt (vedi qui) e che, una volta approvato il reato di omicidio stradale, ci si troverà comunque a dover lottare con un sistema da terzo mondo in cui le cause durano spesso più di dieci anni e in cui il troppo spazio lasciato alla libera interpretazione della legge fa si che, anche a fronte dello stesso reato, si arrivi a delle condanne troppo diverse le une dalle altre (vedi questa sentenza assurda); per non parlare del fatto che, stando alle parole di Paola Fereoli (autrice del libro “fine pena mai”), nel nostro sistema giuridico l’accusato, qualora non abbia la disponibilità economica, può avvalersi di una difesa d’ufficio mentre i parenti delle vittime no. In attesa che la legge prima o poi venga migliorata ci sentiamo di proporre l'obbligatorietà sui mezzi di nuova immatricolazione (ma anche quelli circolanti al rinnovo della polizza RC Auto) di una scatola nera che possa permettere in fase di giudizio di stabilire univocamente, senza doversi affidare alle più disparate perizie, ciò che nella proposta di legge viene indicata come "guida azzardata tecnicamente accertata.  


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)