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L'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria

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Secondo la vigente legislazione la sorveglianza sanitaria è obbligatoria: nei casi previsti dalle normative vigenti sui singoli rischi( es. rischi fisici, lavoratori notturni,esposizione a polveri , etc.) ivi compresi i controlli sull'alcol dipendenza e sull'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; nei casi previsti dalle direttive europee; nei casi indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Quando ricorrano le condizioni di cui sopra, il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il medico competente. Vale la pena ricordare che la sorveglianza sanitaria è una importante misura di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma che si applica nei casi di bisogno e non genericamente. Nel dibattito che ha accompagnato l'approvazione del Testo Unico, ci sono state diverse spinte verso la nomina indiscriminata del medico competente, con la funzione della valutazione dei rischi. Ed il medico competente è infatti chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il Rspp: alla valutazione dei rischi (non solo ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria); alla predisposizione delle misure di prevenzione; all'attività di formazione e informazione degli addetti; alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Il sopralluogo negli ambienti di lavoro, di norma è stabilito annualmente, anche nelle realtà dimensionali e di rischio per le quali non è fissato un termine dalla norma, come per la quasi totalità delle imprese artigiane di panificazione. Il medico competente, tuttavia, può liberamente stabilire, in base alla valutazione dei rischi, diverse periodicità, purché ne sia fatta comunicazione al datore di lavoro e venga rilevato nel documento di valutazione dei rischi. Il Testo Unico ha poi stabilito, diversamente dal passato, che il sopralluogo possa essere effettuato disgiuntamente dal Rspp. L'attività del medico competente, che si richiama ai principi della medicina del lavoro, prevede la sorveglianza sanitaria con un protocollo di servizi diagnostici definito secondo gli esiti della valutazione dei rischi specifici, e secondo le logiche di necessità ed efficacia. La sorveglianza sanitaria comprende: visite mediche preventive, prima della destinazione ad una mansione a rischio,mirate a valutare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato; visite mediche periodiche, volte a controllare lo stato di salute dei lavoratori; visite mediche in occasione di cambio di mansione; visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora il medico ritenga correlata ai rischi professionali o allo stato di salute, soprattutto in prospettiva di un peggioramento a causa dell'attività svolta; visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro , limitatamente ai casi previsti dalla vigente normativa. Le visite periodiche hanno, di norma, cadenza annuale (se non stabilito diversamente dalle norme dei singoli rischi), anche se il medico competente può stabilire liberamente periodicità diverse in base alle risultanze delle valutazioni dei rischi. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può stabilire contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria, diversi da quelli stabiliti dal medico competente. Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione, che deve essere comunicato per iscritto al Datore di Lavoro ed al Lavoratore e può essere: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea (precisandone i limiti temporali); inidoneità permanente. Avverso questo giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione. Da quanto mi è dato sapere, per esperienza diretta, fino ad ora la materia è stata "subita" dai panificatori per le più svariate ragioni, che per ovvietà non esplicito, tranne quelle per cui già il d.lgs 626/94 aveva stabilito. Oggi quella filosofia del ruolo e della funzione del medico competente ne esce rafforzata nella qualificazione. Quello che occorre evidenziare con forza è che il medico competente, laddove nominato per obbligo di legge o per libera volontà del datore di lavoro, deve stabilire la sua attività in relazione ed in conseguenza alla valutazione dei rischi, a cui deve partecipare concretamente per comprendere fino in fondo qual è il suo ruolo in quella specifica azienda, con quei specifici rischi e con quelle specifiche persone, perché altrimenti la sorveglianza sanitaria sarà un inutile costo.