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News di Alcologia

L'ordinanza anti alcolici

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CARRARA. Ecco l'ordinanza 656 firmata dal sindaco il 17 ottobre 2008 per il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici nelle ore serali e notturne. Una analoga precedente ordinanza era scaduta il 30 settembre 2008. Il sindaco Zubbano l'ha resa poi permanente.
La premessa. «Si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici come giardini piazze e strade, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall'abbandono, in strade, porticati, giardini e piazze, di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi; considerato che la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne, proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblici, per la sicurezza urbana, per il decoro e per la normale convivenza della cittadinanza, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle forze di polizia e dalla polizia municipale e come segnalato da parte di numerosi cittadini».
L'ordinanza. Il divieto è in vigore «all'interno del perimetro di Carrara Centro costituito dalle vie: Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via Dell'Amico - Via P. Tacca - Via Fontana - Via Monterosso Via del Cavatore - Via Bruno Conti - Via Colonnata - Via Carriona - Via Del Commercio - Via San Martino - Via Rosselli (da Via San Martino a Viale XX Settembre) - Viale XX Settembre - Via Roma; e del perimetro di Marina di Carrara tra le Vie: Via Covetta - Via Pucciarelli - Viale Zaccagna - Via delle Pinete (tutta, Confine Massa) - Viale da Verrazzano (tutto, confine Massa) - Viale Colombo - Via Fabbricotti (Confine Sarzana) - Via Comano - Via Muraglione - Via del Medico - Via Pontremoli - Viale Galilei - Via Covetta»: all'interno di questi due perimetri «è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed è vietata la vendita per asporto di alcolici in qualsiasi contenitore dalle ore 21.30 alle ore 2 del giorno successivo, su aree private e pubbliche anche con distributori automatici, da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone interessate. Il divieto non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente».
Inoltre: «Dalle ore 21.30 alle ore 2 all'interno dei perimetri suddetti, è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, quali giardini, parchi, piazze, strade, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate».
La violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro, con facoltà di estinzione dell'illecito nella misura ridotta di 400 euro, e la sanzione accessoria della confisca amministrativa degli alcolici eventualmente in possesso degli autori dell'illecito, previo sequestro amministrativo cautelare. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e, se possibile, sono tenuti a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito ed a rimettere in pristino i luoghi».