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La qualificazione dello stato di ebbrezza e gli effetti sulla capacità di guida

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La qualificazione dello stato di ebbrezza e gli effetti sulla capacità di guida
Sotto il profilo giuridico, per stato di ebbrezza si intende, in modo non dissimile dalla scienza medica, una condizione

fisiopsichica transitoria dovuta all'ingestione di bevande alcooliche, inducente nell'individuo uno stato di alterazione dei

processi cognitivo - reattivi, tale da annebbiare semplicemente le facoltà mentali, incidendo sulla prontezza dei riflessi,

senza che ciò debba importare necessariamente la perdita, totale o parziale, della capacità di intendere o di volere, ovvero

la degradazione completa della personalità.
Com'è noto, gli effetti dell'ingestione di sostanze alcooliche variano da soggetto a soggetto, essendo strettamente connesse

alla sua corporatura, alla tolleranza individuale, al sesso, al metabolismo, al tipo di sostanza alcoolica ingerita, ed alle

sue modalità di assunzione (a stomaco pieno o a digiuno).
Proprio per le ragioni anzidette, il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non

è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro (g./l.).

Si tratta con tutta evidenza di una presumpio iuris et de iure, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza

ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza alcuna possibilità da parte

del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla

guida.
La determinazione del tasso massimo di alcolemia (TA) consentito è stato negli ultimi anni oggetto di molta attenzione da

parte della Commissione delle Comunità Europee che, con provvedimento n. 2001/115/CE del 17 gennaio 2001, ha raccomandato a

tutti gli Stati membri l'adozione di un limite pari a 0,5 mg/ml per tutti i conducenti e pari a 0,2 per i guidatori inesperti

e per coloro che conducono veicoli a due ruote, veicoli di trasporto delle merci (con massa superiore a 3,5 tonnellate

lorde), autobus (con più di otto posti) e veicoli che trasportano merci pericolose.
La risposta del legislatore nazionale non si è fatta attendere: con decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, e successiva legge

di conversione 1 agosto 2002, n. 168 rubricata "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale",

si è prevista la riduzione del tasso massimo di alcolemia consentito, portandolo dagli originari 0.8 g./l. agli attuali 0,5

g./l..
Nel tentativo di arginare le stragi del sabato sera e contenere l'aumento del numero delle vittime di incidenti stradali si è

poi provveduto, con D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, ad introdurre

un elemento di straordinaria novità ed importanza, rappresentato dalla previsione di tre fasce di ebbrezza alcoolica, cui

corrispondono conseguenze sanzionatorie diverse in relazione al tasso di concentrazione etilica accertato. A seguito delle

modifiche apportate dal decreto legge 92/2008 e dalla successiva legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, il testo

vigente è così schematizzabile:
- Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi

per litro (g/l), è prevista l'ammenda da euro 500 a euro 2000, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

della patente di guida da tre a sei mesi;
- Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi

per litro (g/l), è prevista l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi. All'accertamento del reato

consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è

prevista l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da

uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è

commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di

veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo

223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la

sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai

sensi dell'articolo 240, secondo comma del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in

precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera