338-1938888 o 331-2460501/2/3 o 0172-55294[email protected]

News di Alcologia

La somministrazione di bevande alcoliche ai minori di sedici anni impone diligenza nell'accertamento dell'età

cufrad news alcologia alcol alcolismo la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di sedici anni impone diligenza nell'accertamento dell'età

La somministrazione di bevande alcooliche ai minori di sedici anni impone diligenza nell'accertamento dell'età


Si tratta di un obbligo che grava innanzitutto sul soggetto che gestisce l'esercizio commerciale, in cui si pratica la vendita al pubblico di bevande alcoliche.


Con sentenza veniva condannato l'esercente di un bar per il reato di somministrazione di bevande alcooliche a minori di anni sedici.


Il proprietario del locale, ha presentato ricorso in Cassazione contro tale pena. Il ricorrente lamenta che nessuna responsabilità a titolo di colpa può essergli attribuita, perché era assente dal locale quando le bevande alcoliche vennero somministrate a due ragazze minori di anni sedici da uno dei camerieri in servizio, in quanto l'errore in cui era caduto quest'ultimo, nel fidarsi della risposta delle ragazze di avere più di sedici anni di età, prima di somministrare loro le bevande alcooliche che avevano ordinato, deve ritenersi assolutamente scusabile in mancanza di una norma che imponga a carico dei titolari e dei dipendenti di pubblici spacci di bevande di chiedere l'esibizione di un documento di identità a conferma delle generalità dichiarate dal cliente.


Il ricorso dell'esercente del bar non può essere accolto, essendo infondati i motivi che lo sostengono. Così statuisce la Cassazione penale , sez. V, sentenza 20.11.2013 n° 46334 Infondato appare il motivo di ricorso, in quanto l'imputato, nella sua qualità di proprietario del locale commerciale in cui è avvenuta la somministrazione di bevande alcoliche alle due minorenni, non può giovarsi, al fine di andare esente da responsabilità penale, del preteso errore in cui sarebbe caduto il suo dipendente, che, in realtà, non può essere qualificato in termini di errore scusabile.


La natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, infatti, impone una effettiva e necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, come quello in esame, in cui la somministrazione è stata preceduta dalla richiesta, da parte del cameriere addetto alle consumazioni, dell'età dell'avventore, non può essere soddisfatto né dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai minori, né limitandosi a prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell'età richiesta, ove ciò non corrisponda al vero. ( Cass., sez. 5, 5.5.2009, n. 27916).


(...omissis...)


copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=7909


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)