Massime di giurisprudenza: guida in stato di ebbrezza
Massime di giurisprudenza: guida in stato di ebbrezza
(Tribunale Penale di Camerino, 23 dicembre 2008)
La pericolosità (e quindi l'esistenza del reato) della condotta di guida posta in essere da soggetto che versi in stato di
ebbrezza non dipende necessariamente dalla distanza percorsa alla guida; infatti, anche una manovra breve, sia nel tempo che
nello spazio, è idonea a procurare danni a terzi. (Nuovo c.s. art. 186).
In tema di valori - soglia previsti dal comma 2 dell'art. 186 c.s., se anche una sola delle due misurazioni superi uno di
detti valori il giudice ben potrà ritenere integrato il reato (o comunque la fattispecie più grave); infatti, l'art 186 c.s.
non prevede affatto che lo stato di ebbrezza debba insistere per cinque minuti nell'ambito dello stesso intervallo di valori;
il giudice dovrà però dimostrare, con motivazione esauriente e logica. che la misurazione del tasso alcolemico più elevato
(fra i due) sia idonea da sola, o in combinazione con altri elementi di riscontro emersi dal processo, a provare il
superamento di una certa soglia.