Normativa italiana e europea in materia di alcol
Normativa italiana e europea in materia di alcol
LA NORMATIVA NEI SINGOLI PAESI DELLA REGIONE EUROPEA ADERENTI ALL'OMS
In Italia vige solo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni ma non quello di vendita.
Nella maggior parte dei Paesi della UE è vietata anche la vendita di bevande alcoliche ai minori.
L'età legale più diffusa per il divieto di vendita è quella dei 18 anni.
L'Italia è uno dei pochi Paesi in cui non vige il divieto di vendita delle bevande alcoliche ai minori, ma solo il divieto di
somministrazione ai minori di 16 anni (art. 689 del Codice Penale).
La maggior parte degli altri Paesi, ivi compresi Paesi a noi molti simili come profilo del consumo e della produzione, hanno
anche il divieto di vendita ai minori, oltre a quello della somministrazione nei locali pubblici.
L'età legale più diffusa per il divieto di vendita è quella dei 18 anni. Tale età è anche quella individuata come limite
legale auspicabile per tutti gli Stati dell'UE nell'ambito dei lavori preparatori della adozione di una Strategia comunitaria
sull'alcol.
DIVIETO DI VENDITA AI MINORI
Paesi in cui vige il divieto di vendita ai minori (di anni 16 o 18):
Andorra, Austria, Belarus, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania,
Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia e Montenegro,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Paesi in cui non vige alcun divieto di vendita ai minori:
Italia, Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Israele, Kyrgystan, Lussemburgo, Malta
Paesi in cui vige il divieto di vendita ai minori solo per i superalcolici:
Belgio
ETA' LEGALE PER L'ACQUISTO DI BEVANDE ALCOLICHE
Paesi con l'età legale di vendita a 16 anni per tutte le bevande:
Danimarca, Francia, Georgia, Portogallo, Serbia e Montenegro
Paesi con l'età legale di vendita a 18 anni per tutte le bevande:
Andorra, AzerbaiJan, Belarus, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Kazakistan, Latvia,
Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Macedonia, Ucraina, Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Uzbekistan.
Paesi con l'età legale di vendita a 20 anni per tutte le bevande:
Islanda, Svezia
Alcuni Paesi hanno adottato età legali differenziate per bevanda, con innalzamento dell'età per la vendita delle bevande
superalcoliche.
Paesi con età legali di vendita differenziate tra 16 e 18 anni:
Austria, Germania, Olanda, Svizzera
Paesi con età legali di vendita differenziate tra 17/18 e 20 anni
Finlandia, Norvegia
Il divieto totale di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle autostrade fa parte di quella categoria di
politiche finalizzate a rendere più difficile il contatto con le bevande alcoliche e a ridurne la disponibilità in
determinati contesti ambientali; politiche ritenute dagli addetti ai lavori particolarmente efficaci per la riduzione del
danno alcolcorrelato.
Attualmente molti Stati della Regione europea hanno adottato politiche finalizzate a porre restrizioni al consumo di alcol in
determinati ambienti (ospedali, scuole, edifici pubblici, mezzi di trasporto terrestri e aerei, ristoranti, parchi e strade,
eventi sportivi, tempo libero, luoghi di lavoro) sia per ridurre comunque la disponibilità di alcol sia in quanto in tali
ambienti il consumo può essere particolarmente pericoloso.
RESTRIZIONI LEGALI SUL CONSUMO DI ALCOL IN DETERMINATI LUOGHI O AMBIENTI
Paesi con restrizioni parziali di consumo nei ristoranti:
Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Kazakistan, Latvia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Svezia
Paesi con restrizioni parziali di consumo in parchi e strade:
Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Olanda, Lituania, Norvegia, Moldavia,
Ucraina, Uzbekistan
Paesi con restrizioni totali di consumo durante eventi sportivi:
Azerbaijan, Bielorussia, Repubblica Ceca, Finlandia, Romania, Slovenia, Spagna, Uzbekistan
Paesi con restrizioni parziali di consumo durante eventi sportivi:
Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Moldavia, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Gran Bretagna
LA NORMATIVA ITALIANA
Codice Penale art. 689. Prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni ma non il divieto di
vendita.
Legge 18.2.1999 n. 45 "Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale
dei servizi per le tossicodipendenze"
Con l'approvazione di questa legge è stata estesa anche ai progetti relativi alla "alcoldipendenza correlata" la possibilità
di finanziamento a carico del Fondo nazionale per la lotta alla droga, da presentarsi da parte dei Ministeri interessati e
delle Regioni.
Legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati"
Con questa legge sono stati per la prima volta affrontati nel nostro Paese, con un approccio interistituzionale e integrato,
i problemi alcolcorrelati regolamentando, in linea con gli orientamenti dell'U.E. e dell'O.M.S., aspetti non solo di ambito
sociosanitario, quali la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale degli alcolisti, ma anche di ambito sociale e
socioculturale, quali la sicurezza del traffico stradale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la pubblicità, le modalità di
vendita, la formazione universitaria degli operatori, la disponibilità dei farmaci. La legge 125/2001 ha tra l'altro disposto
l'abbassamento del tasso alcolemico legale dallo 0,8 allo 0,5 per mille allineando l'Italia ai valori adottati nella maggior
parte degli altri Paesi europei. In attuazione della stessa è stato inoltre adottato l'atto di intesa Stato/Regioni del 16
marzo 2006 (in G.U. n. 75 del 30 Marzo 2006) che individua le tipologie di attività lavorative a rischio per gli infortuni
sul lavoro e la sicurezza dei terzi, per le quali è vietata, ai sensi della legge, l'assunzione e la somministrazione di
qualsiasi bevanda alcolica.
La legge promuove anche la realizzazione da parte del Ministero di campagne nazionali di informazione e prevenzione.
La legge prevede l'istituzione della Consulta nazionale alcol a cui partecipano professionisti esperti della cura istituti di
ricerca mondo dell'industria e della produzione ed associazioni di auto mutuo aiuto.<
Legge 2 ottobre 2007 n. 160 recante: "Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione".
L'art. 6 della legge introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di
guida in stato di ebbrezza.
In particolare si prevede che nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla
vendita e somministrazione di bevande alcoliche venga interrotta la somministrazione tali bevande dopo le due di notte e
venga resa possibile all'uscita dei locali la rilevazione volontaria del tasso alcolemico.
La legge 160/2007 ha assegnato al Ministero, tramite apposito decreto, il compito di predisporre apposite tabelle che devono
aiutare i frequentatori dei locali a stimare il tasso alcolemico raggiunto e a conoscere i sintomi correlati ai diversi
livelli di alcolemia. il Decreto Ministeriale attuativo della legge contiene anche alcune raccomandazioni non vincolanti
rivolte ai titolari e gestori dei locali per favorire la lettura, la corretta comprensione e il concreto uso delle
informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti.
QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
Raccomandazione del Consiglio dell'U.E "Consumo di bevande alcoliche da parte di bambini e adolescenti", approvata il
5.6.2001.
Con tale Raccomandazione gli Stati membri sono invitati ad esprimere un particolare impegno nelle misure da adottare in
relazione al problema dei giovani e l'alcol, con particolare riferimento anche al controllo della promozione,
commercializzazione e vendita delle bevande alcoliche, da attuarsi tramite la cooperazione con i settori economici
interessati.
Dichiarazione su "Giovani e alcol" approvata a Stoccolma nell'ambito della Conferenza congiunta O.M.S - Presidenza U.E. nel
febbraio 2001.
In tale documento gli Stati si propongono tra l'altro di raggiungere entro l'anno 2006
una considerevole riduzione del numero di giovani che iniziano a consumare alcol;
un innalzamento dell'età in cui i giovani cominciano a consumare alcol;
una considerevole riduzione della frequenza del bere ad alto rischio tra i giovani, specialmente tra gli adolescenti e i
giovani adulti.
Conclusioni del Consiglio U.E. su una "Strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli connessi con l'alcol", approvate il
5.6.2001.
In tale documento l'alcol viene considerato il più importante fattore causale di incidente stradale mortale nelle strade
europee, oltre che causa diretta di incidenti domestici e sul lavoro, e la Commissione U.E. viene invitata a studiare la
possibilità di sostenere una strategia comunitaria globale quale completamento delle politiche nazionali per ridurre il danno
alcolcorrelato.
Risoluzione dell'O.M.S. "Problemi di salute pubblica causati dal consumo dannoso dell'alcol", adottata a Ginevra nel maggio
2005.
Nel documento, preso atto del crescente impatto delle problematiche alcolcorrelate a livello sanitario e sociale, viene
sollecitata, tra l'altro, l'adozione negli Stati membri di interventi adeguati per diminuire l'uso dannoso di alcol nella
popolazione e in particolare tra gli adolescenti e i giovani.
"Programma per le politiche alcologiche nella Regione Europea", approvato dal Comitato Regionale OMS per l'Europa a Bucarest
nel settembre 2005.
Il documento delinea linee strategiche generali di lungo termine per la lotta ai danni alcolcorrelati nella Regione europea,
sottolineando in particolare l'importanza di eliminare completamente l'uso di alcol in alcune circostanze quali l'infanzia e
l'adolescenza, la guida, la gravidanza ed i luoghi di lavoro.
Report della Commissione U.E. sull'impatto sociale, sanitario ed economico dell'alcol in Europa, pubblicato nel giugno 2006
in preparazione della prima strategia europea sull'alcol richiesta dal Consiglio U.E.
In tale documento vengono stimati in 125 miliardi di euro (1,3% del PIL europeo) i costi sanitari e sociali generati
dall'alcol in Europa e si afferma che la mortalità per cause alcolcorrelate riguarda ogni anno 115.000 cittadini,
prevalentemente giovani, dell'Unione europea.
Il bere esplicitamente finalizzato al raggiungimento di uno stato di ubriachezza, il così detto binge drinking, è
riconosciuto come una grave e preoccupante evidenza, in costante aumento tra i giovani europei di entrambi i sessi,
incentivato anche dalla non applicazione delle norme riguardanti l'età minima legale per la somministrazione e vendita delle
bevande alcoliche.
"Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Strati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di
alcol": Comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2006 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Presentata dopo anni di dibattito in ambito comunitario, la strategia ha come obiettivo principale non tanto di scoraggiare
il consumo moderato, quanto piuttosto di promuovere l'adozione di stili di vita sani da parte di fasce sempre più ampie di
popolazione, tenuto conto dei dati riguardo all'abuso di alcol nei Paesi membri, sia da parte degli adulti che delle
generazioni più giovani.
La strategia, approvata nel settembre 2007, dal Parlamento europeo, individua cinque aree prioritarie:
proteggere giovani e bambini
ridurre gli infortuni e le morti causati dagli incidenti stradali alcolcorrelati
prevenire il danno negli adulti e ridurre l'impatto negativo sull'economia
incrementare la consapevolezza dell'impatto sulla salute del consumo dannoso di alcol.
Fonte: D.G. Prevenzione sanitaria