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Norme anti-alcol del codice della strada: alcune considerazioni

Norme anti-alcol del codice della strada: alcune considerazioni

di Claudio De Luca
Ogni giorno ci capita di leggere di ubriachi che, alla guida di veicoli mal guidati, uccidono sulle strade con la stessa

facilità con cui l'agricoltore taglia i tralci da una vite in un pergolato. Insomma, a circolare c'è veramente poco da

scherzare, seppure poi la palla finisca con il rimbalzare sempre nel seno delle Forze di polizia.
Ne scriviamo perché la legge n. 120 del 2010 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") reca un articolo (il 54) che

sposta avanti di un'ora (dalle 2 alle 3) la lancetta dell'orologio che interrompe la vendita degli alcolici. Ma questa volta

per lo meno il divieto è stato esteso a tutti i locali e non soltanto a quelli che - oltre alla somministrazione - facciano

intrattenimento o diano spettacoli.
Tutti tranne alcuni, perché è stato inserito un comma (il 2-quinquies) che liberalizza gli "happy hour" sulle spiagge dalle

17 alle 20, permettendo di celebrare il rito delle "ore felici" sugli arenìli senza che i sindaci possano mettervi becco con

divieti e con opportune limitazioni. La nuova norma si premura persino di specificare che "per lo svolgimento delle forme di

intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773

del 1931". Insomma il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza se ne deve stare alla larga.
Or bene, è vero che sulle spiagge non si guida; ma dopo la bevuta sì, seppure sia vero che comunque chi volesse assumere

alcolici avrebbe potuto bere nel prosieguo della serata. Ma il fatto è che l'"happy hour" induce in tentazione. E se anche

potrebbero essere in pochi quelli che magari scivolano dal pedalò, affogando nell'acqua, comunque si ritroveranno tutti sulla

strada; e, nel caso fossero alticci, potrebbero andarci di mezzo pure quelli a cui dell'"happy hour" non gliene frega niente

perché (poverini!) possono permettersi di alloggiare solo alla Pensione "Geneviève", a 2 stelle e con acqua naturale ai

pasti.
Sarà pur vero che la vita è questa, movida compresa, ma è naturale che un provvedimento del genere sia stato inserito proprio

in una legge intitolata:"Disposizioni in materia di sicurezza stradale"? Esaurita questa "confessione", per entrare più nel

dettaglio, vediamo cosa impone il Codice della strada riformulato.
I gestori debbono osservare alcuni obblighi, sottostando alle prescrizioni sugli orari di vendita le cui regole entreranno in

vigore dal 13 novembre, dando una stretta ai consumi di alcol. La norma introduce una distinzione tra i locali che svolgano

attività di intrattenimento (serate danzanti, spettacoli) e locali che si limitino semplicemente alla somministrazione. I

primi debbono essere in grado di offrire ai propri clienti, già dallo scorso 13 agosto, la possibilità di misurare il tasso

alcolemico, con appositi tester messi a disposizione. Il medesimo obbligo è stato differito di tre mesi (per entrare in

vigore il 13 novembre prossimo) anche per tutti gli altri locali che prolunghino l'apertura oltre la mezzanotte.
Le aree di servizio poste lungo le autostrade sono assoggettate ad una disciplina ancora più rigida, dal momento che non

possono vendere bevande superalcoliche da asporto dalle 22 alle 06 e non possono somministrarle mai. Invece, quelle alcoliche

possono essere servite nelle aree di servizio, ma non dalle 02 alle 06. Chi abbia trasgredito rischia una sanzione da 300 a

1.200 euro; ma può capitare di gran lunga peggio a chi abbia violato le nuove norme sui tempi di somministrazione degli

alcolici, che non possono essere venduti, o serviti, dalle 03 alle 06, fatte salve le eccezioni disposte dal Questore della

provincia.
I negozi e le rivendite, definiti dalla legge come esercizi di vicinato (sino a 150 od a 250 mq, a seconda dell'entità

demografica del Comune, inferiore o superiore a 15mila abitanti) non possono vendere alcolici dalla mezzanotte alle 06 del

mattino. In caso di inottemperanza, le sanzioni vanno da 5.000 a 20.000 euro. Praticamente, gli esercizi interessati sono

tutti quelli che possono vendere o somministrare alcolici: hotel, trattorie, locande, pensioni, osterie, ristoranti, caffè,

enoteche, agriturismo, wine-bar, sale-biliardo, locali all'aperto e anche spacci posti all'interno di fiere e di sagre. Il

punto dolente della norma pare essere quello che impone ai gestori di dotarsi di alcol-test, definiti tecnicamente

"precursori alcolemici".
Le disposizioni non dicono alcunché riguardo alle loro caratteristiche, ragion per cui i gestori si sentono spiazzati.

Perciò, nella scelta d'acquisto, è sempre bene verificare che i prodotti siano contrassegnati con il marchio CE e che siano

dotati di un'adeguata certificazione. La scelta può andare dai tester monouso sino a quelli elettronici, con il beccuccio

intercambiabile. I primi hanno margini d'errore di poco più elevati; ma questo non costituisce un problema, dal momento che

il gestore non rimane obbligato ad assicurare la precisione totale dello strumento reso disponibile e neppure è responsabile

nel caso in cui un suo cliente venga "pizzicato" per eccesso di alcolemia pur dopo di essersi sottoposto al test nel locale.
Sappiano, però, che le Forze dell'ordine sono orientate ad interpretare il Codice in senso restrittivo, e questo potrebbe

avere ripercussioni pure per i gestori quando debbano calcolare quanti alcol-test detenere nel locale, magari a fronte di

cento coperti e di un'alta rotazione di tavoli. Allora, 200-300 in più? Ma con quale sovraccarico di costi? Secondo la Fipe-

Confcommercio, "l'obbligo di detenere gli etilometri ricade solo sui locali aperti dopo le 2, che, ovviamente, potranno

praticare costi maggiori rispetto agli altri".