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Nuovo Codice della strada: osservazioni

Nuovo Codice della strada: osservazioni

Non stupitevi. Tante delle penalizzazioni previste dalla riforma del Codice della strada per i giovani colpiranno anche

conducenti più adulti, se non addirittura anziani. Sarà normale, perché molte di queste misure si applicano a tutti i

neopatentati, indipendentemente dall'età. E nei prossimi anni sempre più licenze di guida verranno rilasciate a persone non

giovani: la riforma ha moltiplicato i casi di revoca della patente, dopo la quale chi vuole continuare a guidare deve

ricominciare da un nuovo foglio rosa e rifare gli esami. Ecco quindi i nuovi casi in cui scatta la revoca.
Innanzitutto, va precisato che qui si parla della sola revoca con natura sanzionatoria. Esiste anche una revoca per perdita

permanente dei requisiti fisici e psichici o quando non si superano gli esami o le visite di revisione della patente o quando

la si converte in licenza estera.
La revoca sanzionatoria è stata introdotta innanzitutto per chi fa l'inversione di marcia o il contromano in autostrada e

sulle extraurbane principali.
Molto nutrita la casistica delle revoche per alcol o droga. Scattano quando il tasso alcolemico supera 1,5 grammi/litro

almeno due volte in due anni, che diventano tre anni in caso di droga e per guidatori con meno di 21 anni o meno di tre anni

di patente, autisti di linea o di noleggio con conducente, tassisti con lasso alcolemico superiore a 1,5. Per gli autisti di

autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, auto con rimorchio con peso totale del complesso

superiore a 3,5 t, pulmini e bus con non più di nove posti totali, autoarticolati e autosnodati la revoca scatta già alla

prima violazione (anche per droga). Stessa cosa per tutti i guidatori che provocano un incidente con droga o tasso alcolemico

superiore a 1,5. La revoca (anche per droga) scatta pure per chi rifiuta il test per due volte in un biennio.
Per qualsiasi reato commesso alla guida (quindi anche alcol sopra 0,5, incidente con lesioni o morte indipendentemente da

alcol o droga eccetera), il giudice deve disporre la revoca, quando viene commesso il medesimo reato entro cinque anni dalla

data della prima condanna definitiva.
In tutti i casi di revoca con natura sanzionatoria, adesso chi poi vuol riprendere la patente diventa ancora più "anziano":

la riforma stabilisce che per conseguire la nuova licenza occorre attendere almeno due anni (contati dal momento in cui la

revoca è diventata definitiva), che diventano tre (contati dalla data della sentenza) in caso di alcol o droga. Prima bastava

aspettare un anno. Inoltre, chi ha la patente revocata resta realmente a piedi: non può conseguire il patentino per

ciclomotori o minicar.
C'è poi un caso gravissimo, nel quale la revoca vale a vita: quando si viene condannati due volte per omicidio colposo

commesso causando un incidente mentre si è sotto l'effetto di droghe o il tasso alcolemico supera 1,5.
Per le revoche non sanzionatorie non c'è un termine fisso: dipende da quando vengono meno i motivi che le avevano determinate

e comunque, quando si riottiene la licenza, non si è soggetti ai limiti dei neopatentati (vale la data di rilascio del

documento originario).
Va ricordato che con gli anni i neopatentati sono sempre di più anche per un altro motivo: l'immigrazione. Infatti, ci sono

paesi extracomunitari che non hanno accordi di reciprocità con l'Italia e quindi le loro patenti non si possono convertire in

italiane. Ciò implica che si debbano fare nuovi esami in Italia.