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Obbligo dell'etilometro per gli esercenti: considerazioni sull'art. 55 del nuovo codice della strada

Obbligo dell'etilometro per gli esercenti: considerazioni sull'art. 55 del nuovo codice della strada

Nuovo Codice della Strada art. 55: "divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalle ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all'uscita di un apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcol emico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcool".
Con il nuovo Codice della Strada, approvato il 28 luglio 2010, dal 13 novembre 2010 scatta l'obbligo - per i locali che non

svolgono spettacoli od altre forme di intrattenimento - ma la cui attività si protrae oltre la mezzanotte, di tenere a

disposizione dei clienti apparecchi precursori (etilometri, alcooltest) per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e

le tabelle indicative degli stessi tassi e dei sintomi causati dall'abuso di alcool.
Inoltre il nuovo Codice della Strada impone il divieto di somministrare alcolici e superalcolici dopo le ore 3 di notte ed il

divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato (negozi, autogrill, enoteche, vendita con

distributori automatici...) dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica nella notte tra il 15 ed il 16 agosto.
L'art. 55 in questione non fornisce una lista dettagliata delle attività soggette al rispetto di tali nuove regole, si desume

che siano interessati bar, pub, paninoteche, ristoranti, tavole calde, hotel e alberghi (se provvisti di bar e/o ristorante),

stabilimenti balneari con bar o distributori automatici, discoteche, night club, club privè...
Sono previste sanzioni per i gestori dei locali non in regola con le nuove disposizioni da un minimo di € 300,00 ad un

massimo di € 1.200
Festini Fabrizio

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