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OCCORRE COMUNQUE L'ALCOLTEST

Fonte: ASAPS.it
di Michele Leoni (Presidente di Sezione Tribunale di Bologna)
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 15617 del 19.4.2011), sembra avere rivisto i suoi orientamenti precedenti in tema di

prova dello stato di ebbrezza alla guida, segnando una svolta in senso "garantista".
Ha affermato la Corte che, per provare uno stato di intossicazione alcoolica penalmente rilevante, occorre comunque una verifica tecnica,

ossia il responso dell'alcoltest. Viceversa, le sole percezioni degli operatori di polizia, se pure di portata pregnante (alito vinoso,

eloquio confuso, andatura barcollante) non sono sufficienti a integrare la prova di un fatto di natura penale, ma consentono unicamente di

ritenere un'ebbrezza inferiore al tasso di 0,8, punibile esclusivamente in via amministrativa. Si tratta di un'applicazione del principio del

favor rei, ma non solo. La Corte ha voluto qui riaffermare anche il principio di tassatività delle fattispecie penali, e quindi della

certezza del diritto e della responsabilità. Le norme incriminatrici contenute nell'art. 186 c.d.s., infatti, sono vincolate a un preciso

dato di fatto, di carattere fisico (rectius, medico o clinico), la presenza di un determinato tasso alcolemico nel sangue, che può essere

verificato con esattezza unicamente con strumenti ad hoc, di alta precisione tecnica. Ovvio quindi che una previsione normativa di questo

tipo, che supera le percezioni umane e rimanda all'impiego imprescindibile di dispositivi tecnologici, implichi, sul piano probatorio, il

responso di tali dispositivi.
Non suppliscono quindi dati di fatto collaterali che potrebbero deporre per il superamento della soglia penale, derivabili dall'osservazione

della persona e del suo comportamento, in quanto inidonei (ma sarebbe meglio dire, non legittimati) a fondare il convincimento del giudice.
Viceversa, tali elementi di supporto lascerebbero spazio a una possibile responsabilità di tipo amministrativo, ossia alla contestazione

della c.d. "ebbrezza depenalizzata", ricompresa nel raggio fra un tasso di 0,5 e un tasso di 0,8 (secondo la novella di cui alla legge

120/2010), ove non valgono le garanzie legate alla tassatività della fattispecie penale.
Anche se, forse, a questo punto si apre un altro ed ulteriore scenario di valutazione, improntato agli stessi criteri ermeneutici, in quanto

il principio di legalità, e quindi di tassatività delle fattispecie, è egualmente stabilito, per le violazioni amministrative, dall'art. 1 c.

2 della legge 689 del 1981, per il quale: "Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in

esse considerati". Di nuovo, quindi, si pone l'interrogativo se sia possibile affermare una responsabilità lato sensu personale (in quanto

connessa a uno stato psicofisico) in assenza dello strumento idoneo ad accertarla, previsto dalla legge.
Certo, si può obiettare che nei casi macroscopici (come detto: alito vinoso, eloquio confuso, andatura barcollante) un canone probabilistico

(anzi, di buon senso) quasi imporrebbe di considerare superata quanto meno la soglia di legge dell'illiceità minima. Ma le questioni di

natura nomofilattica poste dalla recente sentenza della Suprema Corte sul piano penale non sembrano di primo acchito così facilmente

superabili nemmeno nell'area della illiceità depenalizzata. Non è escluso che in futuro se ne debba occupare anche la Cassazione civile.
A corollario di tutte le considerazioni fatte (e possibili), infine, sembra anche inevitabile che, dovendo seguire comunque e tassativamente

la legge sull'ineludibile ricorso all'alcoltest, non si possa nemmeno prescindere dalla necessità di due verifiche tramite etilometro, a

distanza di non più di cinque minuti l'una dall'altra, come pure stabilito dalle norme di attuazione del codice della strada. Una sola,

infatti, sarebbe insufficiente in quanto insuscettibile di alcuna integrazione probatoria sulla base di contestuali elementi indizianti

atecnici.
Presidente di Sezione Tribunale di Bologna


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)