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Per il test sull'alcol zero servirà una tripla verifica

Per il test sull'alcol zero servirà una tripla verifica

Paolo Giachetti
ROMA.Ci vorranno tre test dell'etilometro prima di poter multare un neopatentato o un conducente di professione che viola la

regola dell'alcol-zero. Mentre nel caso della droga, non è più necessaria la visita medica per far scattare le sanzioni.
Sono i chiarimenti rilevanti della prima circolare sulla riforma del Codice della strada (legge 120/10, le cui prime

disposizioni sono in vigore da ieri). La circolare del dipartimento Pubblica sicurezza (prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30

luglio) elenca le parti della legge già operative e si occupa solo di esse, rinviando la trattazione di quelle che avranno

effetto dal 13 agosto, dopo la vacatio legis (per altre ancora serviranno i provvedimenti attuativi). Sono già in vigore:

sanzioni più pesanti per minicar e motorini truccati o con targa non visibile, obbligo di cinture sulle minicar che ne sono

già dotate, sanzioni per chi guida motorini o minicar senza le lenti (se prescritte), molte delle novità su alcol e droga e

quelle su sospensione e revoca della patente.
La questione più delicata è l'applicazione del divieto assoluto di guidare dopo aver bevuto alcolici imposto ai giovani sotto

i 21 anni (anche se guidano motorini e microcar) a chiunque abbia la patente B da meno di tre anni, a tassisti e autisti di

veicoli a noleggio con conducente, mezzi pesanti e pullmini con più di nove posti. La circolare sottolinea che l'alcol zero

si applica pure a chi guida un'auto che traina un rimorchio (anche roulotte), se il peso del complesso supera le 3,5

tonnellate.
Il dipartimento suggerisce prudenza: invece delle classiche due prove con l'etilometro effettuate ad almeno cinque minuti di

distanza (come richiede il regolamento di esecuzione del Codice della strada, fermo a quando si puniva solo lo stato di

ebbrezza), raccomanda di eseguirne una terza (dopo altri cinque minuti, pare di capire). Si lascia così intendere che, quando

i primi due tentativi rivelano presenza di alcol, va data una terza chance: nel frattempo, il tasso potrebbe tornare a zero.
Cautela opportuna, innanzitutto perché si lavora su quantità di alcol ridottissime (la norma non prevede una tolleranza

tecnica di misurazione). Poi si deve pensare alle conseguenze: se il giovane è ancora minorenne, dovrà attendere i 19 anni

prima di poter prendere la patente B.
Infine, ci sono i dubbi sull'attendibilità degli etilometri, sollevati all'estero e recepiti da alcune sentenze italiane. E

l'unica alternativa all'etilometro sembra l'esame del sangue: i precursori (test rapidi del soffio) in uso in Italia sono

tutti regolati sul limite di 0,5 grammi/litro, quindi almeno una parte di essi andrà ritarata. La circolare non affronta

un'ultima possibilità teorica: quella di procedere con l'accertamento sintomatico (cioè sulla base di soli elementi

qualitativi come l'alito che sa di alcol) talvolta ancora usato in caso di ebbrezza.
In caso di rifiuto di sottoporsi al test, scattano sanzioni penali, sospensione della patente e confisca del mezzo, non

applicabile se appartiene a persona estranea al reato. Ma qui, per un gioco di rinvii tra le norme, la durata della

sospensione raddoppia, contrariamente a quanto stabilito per gli altri conducenti.
Quanto alla droga, la circolare si sofferma su una modifica poco evidente apportata all'articolo 187 del Codice: non si parla

più di visita medica, restano solo le analisi su liquidi biologici. Bastano quelle a dimostrare che si è sotto l'effetto

della droga.