Positivo all'alcol test, quali conseguenze penali? L'avvocato risponde
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Positivo all'alcol test, quali conseguenze penali?
Sabato sera, ad un incrocio ho avuto un sinistro con un'altra macchina. Non è successo nulla di grave, solo qualche danno ad entrambe le
macchine. Purtroppo, non riuscendo a metterci d'accordo, i carabinieri hanno proceduto a rilevare l'incidente. Ovviamente, ahimè, hanno
dovuto fare l'alcol test e sono risultato positivo con esito 1,61 g/l e 1,51 g/l e, in definitiva, sospensione patente. Che conseguenze
penali ci saranno esattamente?
Carlo
L'art. 186 del codice della strada prevede tre fasce con diversi trattamenti sanzionatori. Lei rientra nella fascia più grave, superiore a
1,50 g/l. E' prevista la sanzione penale dell'ammenda, da euro 1.500 a euro 6.000, e l'arresto, da sei mesi ad un anno,. All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Tra qualche
mese, Le verrà notificato con ogni probabilità,, un decreto penale di condanna, in cui verrà condannato ai sensi dell'art. 186 commi 2 lett.
c) e Le verrà applicata una pena che, diminuita sino ad un terzo del minimo previsto dalla norma, consiste, in definitiva un'ammenda (che
comprende anche la pena dell'arresto convertita in pena pecuniaria). Probabilmente, la somma da pagare non sarà minima poiché, molto
probabilmente, Le verrà applicata (nonostante le potranno dare piena ragione in sede civile) l'aggravante del comma 2 bis dello stesso
articolo prevista per chi provoca un incidente stradale. In questo caso le sanzioni sopra citate saranno raddoppiate. Inoltre, il comma 2-
sexies prevede che l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. E purtroppo,
essendo nella terza fascia, non potrà richiedere l'ammissione all'oblazione (prevista solo per la prima fascia) e la pena non potrà essere
sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.
Se non è possibile contestare eventuali vizi di forma degli atti (ad esempio, il test dell'etilometro è nullo se non è stato previamente
avvertito della facoltà di farsi assistere da un avvocato), o l'affidabilità e il corretto utilizzo dell'etilometro, opponendosi così al
decreto penale di condanna entro 15 giorni dalla notificazione dello stesso pena l'inammissibilità, Le consiglio di accettarlo e di evitare
in futuro ogni bevanda alcolica prima di mettersi alla guida.
Con l'opposizione al decreto penale, Lei potrà eventualmente chiedere il giudizio abbreviato o l'immediato o il patteggiamento. Il decreto
penale di condanna, a parte la diminuzione della pena sino alla metà, ha importanti vantaggi: a norma dell'art. 460 comma 5 c.p.p., non sarà
condannato al pagamento delle spese del procedimento; anche se divenuto esecutivo, il decreto penale di condanna non ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile o amministrativo e il reato è estinto, insieme ad ogni effetto penale, se nel termine di 2 anni, non commette
una contravvenzione della stessa indole. Non vi è menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Le soluzioni sono tante e spero di essere stato chiaro; chieda comunque un consiglio al suo avvocato di fiducia il quale, potendo visionare
gli atti, le prospetterà la soluzione migliore.
Avv. Stefano Giordano
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)