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Positivo all'alcol test, quali conseguenze penali? L'avvocato risponde

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Positivo all'alcol test, quali conseguenze penali?
Sabato sera, ad un incrocio ho avuto un sinistro con un'altra macchina. Non è successo nulla di grave, solo qualche danno ad entrambe le

macchine. Purtroppo, non riuscendo a metterci d'accordo, i carabinieri hanno proceduto a rilevare l'incidente. Ovviamente, ahimè, hanno

dovuto fare l'alcol test e sono risultato positivo con esito 1,61 g/l e 1,51 g/l e, in definitiva, sospensione patente. Che conseguenze

penali ci saranno esattamente?
Carlo


L'art. 186 del codice della strada prevede tre fasce con diversi trattamenti sanzionatori. Lei rientra nella fascia più grave, superiore a

1,50 g/l. E' prevista la sanzione penale dell'ammenda, da euro 1.500 a euro 6.000, e l'arresto, da sei mesi ad un anno,. All'accertamento del

reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Tra qualche

mese, Le verrà notificato con ogni probabilità,, un decreto penale di condanna, in cui verrà condannato ai sensi dell'art. 186 commi 2 lett.

c) e Le verrà applicata una pena che, diminuita sino ad un terzo del minimo previsto dalla norma, consiste, in definitiva un'ammenda (che

comprende anche la pena dell'arresto convertita in pena pecuniaria). Probabilmente, la somma da pagare non sarà minima poiché, molto

probabilmente, Le verrà applicata (nonostante le potranno dare piena ragione in sede civile) l'aggravante del comma 2 bis dello stesso

articolo prevista per chi provoca un incidente stradale. In questo caso le sanzioni sopra citate saranno raddoppiate. Inoltre, il comma 2-

sexies prevede che l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. E purtroppo,

essendo nella terza fascia, non potrà richiedere l'ammissione all'oblazione (prevista solo per la prima fascia) e la pena non potrà essere

sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.
Se non è possibile contestare eventuali vizi di forma degli atti (ad esempio, il test dell'etilometro è nullo se non è stato previamente

avvertito della facoltà di farsi assistere da un avvocato), o l'affidabilità e il corretto utilizzo dell'etilometro, opponendosi così al

decreto penale di condanna entro 15 giorni dalla notificazione dello stesso pena l'inammissibilità, Le consiglio di accettarlo e di evitare

in futuro ogni bevanda alcolica prima di mettersi alla guida.
Con l'opposizione al decreto penale, Lei potrà eventualmente chiedere il giudizio abbreviato o l'immediato o il patteggiamento. Il decreto

penale di condanna, a parte la diminuzione della pena sino alla metà, ha importanti vantaggi: a norma dell'art. 460 comma 5 c.p.p., non sarà

condannato al pagamento delle spese del procedimento; anche se divenuto esecutivo, il decreto penale di condanna non ha efficacia di

giudicato nel giudizio civile o amministrativo e il reato è estinto, insieme ad ogni effetto penale, se nel termine di 2 anni, non commette

una contravvenzione della stessa indole. Non vi è menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Le soluzioni sono tante e spero di essere stato chiaro; chieda comunque un consiglio al suo avvocato di fiducia il quale, potendo visionare

gli atti, le prospetterà la soluzione migliore.
Avv. Stefano Giordano

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)