Ravenna, ordinanza anti-alcol: "Basterebbe far rispettare le leggi"
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Un'ordinanza per contrastare l'abuso di alcol tra i giovani che "può soltanto concorrere al premio per le maggiori superficialità, spettacolarizzazione e velleità con cui alcuni sindaci affrontano i problemi della sicurezza dell'ordine pubblico". Questa la risposta di Alvaro Ancisi, capogruppo in consiglio comunale di Lista per Ravenna, all'annuncio del primo cittadino Matteucci di voler emettere un'ordinanza contro l'abuso di alcolici tra i giovanissimi.
"Matteucci - dice Ancisi - ha aggiunto che 'per quanto riguarda il divieto di vendita di bevande alcoliche, il mio orientamento è di farlo valere fino a 18 anni, ed è l'unico obiettivo buono della cosa. Basterebbe, infatti, che le forze dell'ordine, tra cui i 180 agenti della polizia municipale di Ravenna, applicassero al tema le più rigorose e persuasive norme del codice penale, peraltro prevalenti su ogni provvedimento amministrativo, ordinanze dei sindaci comprese".
"L'articolo 689 del codice penale: "Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente" , che risale al lontano 1931, vieta la somministrazione di bevande alcoliche, tra l'altro, ai minori di anni 16. Il ministero dell'Interno - dice Ancisi - ha chiarito, nel solco della dottrina, che il divieto riguarda anche la vendita per asporto, ragion per cui le bevande alcoliche non possono essere consegnate nemmeno in confezione a chi ha meno di 16 anni, oltreché, di conseguenza, nemmeno distribuite con distributori automatici. Sul rispetto integrale di questa norma, si dovrebbe agire severamente. Peraltro, in ordine all'accertamento dell'età del cliente, la Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha stabilito che, in caso di incertezza sull'età del ragazzo, sia necessario richiedere un documento d'identità. La condanna comporta, nel caso dei pubblici esercizi, la perdita dei requisiti di onorabilità del colpevole (art. 92 del testo unico di pubblica sicurezza), alla quale segue la revoca delle licenza se si tratta del titolare, nonché la sospensione dell'esercizio fino ad un massimo di due anni anche se il reato è commesso da un dipendente, mentre se si tratta di cessioni effettuate dalle altre categorie commerciali la pena accessoria è la sospensione dell'esercizio fino a due anni".
"C'è dunque da chiedersi - prosegue Ancisi - quanto possa essere efficace e credibile un'ulteriore e banale ordinanza del sindaco, estesa addirittura a tutto il territorio comunale, la quale non farebbe altro che scimmiottare quello che già esiste da oltre 70 anni. Né si può giustificarla come strumento di sensibilizzazione su un problema sociale reale, che non si combatte bacchettando i genitori con multe da centinaia di euro che arriveranno a casa creando non pochi problemi alla già difficile problematica economico/familiare. Suscita, comunque, notevoli perplessità ogni ordinanza con la quale si vuole aggiungere, per la vendita degli alcolici ai minori di 16 anni, una sanzione amministrativa. Infatti, non appare legittimo un provvedimento amministrativo con cui si arriva a prevedere una sanzione pecuniaria per una condotta già colpita con una sanzione penale o che, comunque, viene ad incidere su una fattispecie disciplinata da una norma penale. Ugualmente, sussistono motivati dubbi sulla legittimità di ordinanze che elevano a 18 anni il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche, dato che è lo stesso codice penale a riconoscere a chi è maggiore di anni 16 il diritto di acquistarle e di consumarle. I sindaci non possono fare o modificare leggi. Comincino a fare applicare quelle che esistono. Possono, se mai, ingolfare gli uffici dei Giudici di Pace dei facili ricorsi da parte dei cittadini che alle leggi intendano richiamare i propri diritti-doveri".
"C'è un altro suggerimento - conclude Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna - che ci sentiamo dare alla strana coppia del sindaco e del comandante della polizia municipale nelle sue frequenti scorrerie a difesa dell'ordine pubblico. Soprattutto in estate, si fa finta di non vedere spesso, dietro al bancone di mescita, ragazzini intenti a somministrare di tutto, bevande alcoliche comprese. Basta applicare, in questi casi, l'articolo 188 del testo unico di pubblica sicurezza, che dice: "I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio". Fanno eccezione solo il coniuge e i parenti affini dell'esercente fino al terzo grado, purché conviventi e a carico. Ma su questo neanche l'annuncio di una sanzione nei giornalieri bollettini della polizia municipale."