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Rifiuto dell'alcol test, cosa dicono le Sezioni Unite della Cassazione

Rifiuto dell'alcol test, cosa dicono le Sezioni Unite della Cassazione

RIFIUTO ALCOL TEST, COSA DICONO LE SEZIONI UNITE

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali

Sentenza 29 ottobre – 24 novembre 2015, n. 46624

 

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza n. 46624 del 24/11/2015 hanno statuito che l’automobilista che si rifiuta di effettuare l’alcoltest non può essere considerato ubriaco e, quindi, non possono applicarsi le aggravanti previste dal Codice della Strada per il caso di guida in stato di ebbrezza.


Gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato da un automobilista, alla guida di un’autovettura appartenente a persona estranea al reato, che si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.


Per gli automobilisti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza il Codice della Strada prevede due aggravanti:

la prima consiste in un aumento di pena che prevede il raddoppio del periodo di sospensione della patente, per chi abbia guidato un mezzo di proprietà altrui;

la seconda comporta, invece, il raddoppio di tutte le sanzioni previste per il tipo di ebbrezza accertato, per chi abbia causato un incidente.


Secondo la Suprema Corte di Cassazione, le circostanze aggravanti di cui sopra non si applicano a chi ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro, subendo solamente la pena massima prevista per il reato “base”.


Con tale affermazione la Cassazione ha così dato ragione a chi sosteneva che queste due aggravanti non si potessero applicare a colui che avesse rifiutato l’alcoltest, motivando che: “La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza”.

 

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 ottobre – 24 novembre 2015, n. 46624
Presidente Agrò – Relatore Piccialli


Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 17 ottobre 2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di B.L. , chiamato a rispondere del reato di rifiuto di sottoposizione ad esame alcolemico di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), con l’aggravante ex comma 2-sexies dello stesso articolo, nella misura di sei mesi di arresto e 3.000 Euro di ammenda. Il giudicante sostituiva la pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disponendo la sospensione della patente di guida per 4 anni. Con riferimento a tale ultimo profilo il Tribunale rilevava che, in considerazione dell’esistenza di cinque precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza, la durata della sospensione doveva essere determinata nel massimo (anni 2) e che andava disposto il raddoppio della sanzione così determinata, appartenendo l’autovettura a persona estranea al reato.


2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, che, nel chiederne l’annullamento, ha dedotto con un unico motivo l’erronea applicazione delle legge penale con riferimento alla disposizione di cui al comma 7 dell’art. 186, cod. strada.
Il ricorrente osserva che il giudice ha erroneamente statuito il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, previsto nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo, come nel caso in esame.
A fondamento del ricorso si argomenta che il richiamo operato dall’art. 186, comma 7 al precedente comma 2, lett. c), va interpretato come riferito alla sola misura delle sanzioni penali, ritenendosi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sottoposta ad un regime autonomo rispetto a quello previsto dal precedente comma 2.


(...omissis...)


(Articolo a cura dell’avv. Venusia Catania)


copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://www.sentenze-cassazione.com/rifiuto-alcol-test-cosa-dicono-le-sezioni-unite/


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)