San Benedetto del Tronto: alcol e rumori molesti, partito il giro di vite
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E' stata emessa un'ordinanza del sindaco che limita la vendita per asporto ed il consumo degli alcolici nelle ore notturne. Massima attenzione anche verso i "locali fracassoni". Il loro rumore sarà monitorato e, se servono, scatteranno le sanzioni
Il Quotidiano 25 giugno 2009
È ormai un fenomeno sociale non trascurabile quello dell'eccessivo consumo di alcol da parte di giovani e giovanissimi, con le pesanti conseguenze sulla loro salute, e il desolante spettacolo di zone della città cosparse di "residui", specie bottiglie o frammenti di vetro. Tutto questo è all'origine di nuove disposizioni sul consumo di alcol, sia a livello nazionale che locale.
Da alcuni giorni, in particolare, è stata emessa a San Benedetto un'ordinanza del sindaco, in virtù della quale è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo ed è vietata la vendita per asporto di alcolici in qualsiasi contenitore dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, su aree private e pubbliche anche con distributori automatici, da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nel territorio comunale (ma il divieto non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente).
Dalle ore 1 alle ore 7 è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, quali giardini, parchi, piazze, strade, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate di cui alla L.R. n. 30/2005 e alla D.G.R. n. 864 del 24/07/2006 e delle aree prospicienti le suddette attività, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori.
Le violazioni a queste disposizioni sono punite con sanzioni da 25 a 500 euro, con facoltà di estinzione dell'illecito nella misura ridotta di 250 euro, e la sanzione accessoria della confisca amministrativa degli alcolici eventualmente in possesso degli autori dell'illecito. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione dell'ordinanza, e se possibile sono tenuti a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito ed a rimettere in pristino i luoghi.
E come ogni anno in tutte le località turistiche, il "partito" di chi vuole ballare nelle notti d'estate è contrapposto a quello di chi invece agogna al meritato riposo. Per bilanciare le due esigenze, le disposizioni vigenti a San Benedetto sono le seguenti: negli stabilimenti balneari, le casse acustiche dovranno essere poste rivolte verso il mare; i proprietari ed i gestori delle attività di pubblico esercizio, durante l'orario di apertura al pubblico, dovranno prendere tutte le misure necessarie per limitare la rumorosità dovuta all'ingresso, all'uscita e allo stazionamento della clientela.
Per l'inosservanza di queste prescrizioni sono previste multe da 154 a 1.032 euro, ed inoltre:
a) in caso di 1ª violazione nel corso dell'anno, sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione per un giorno lavorativo;
b) nel caso di 2ª violazione nel corso dell'anno: sospensione dell'attività di somministrazione per tre giorni lavorativi;
c) eventuali ulteriori violazioni nel corso dell'anno comporteranno l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività di somministrazione per cinque giorni lavorativi.
Infine, è vietato effettuare spettacoli pirotecnici senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competente secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lett. g) del Regolamento concernente "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo del Comune per finalità turistiche ricreative", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 12/06/2002.