Seminfermità mentale per cronica intossicazione da alcol: è sempre rilevante per determinare la pena
Seminfermità mentale per cronica intossicazione da alcol: è sempre rilevante per determinare la pena
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di violenza sessuale commesso da un uomo, cui era stato riconosciuto lo stato di seminfermità mentale conseguente a cronica intossicazione da alcol, la Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza 6 aprile 2021, n. 12949 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erronea doveva ritenersi la soluzione della Corte d’appello che, pur riducendo la pena per effetto della diminuente di cui all'art. 95 c.p., aveva però apportato una diminuzione minima di soli tre mesi di reclusione, basando il giudizio sull’assunto per cui la misura di tale diminuzione era dovuta al fatto che lo stato di seminfermità dell'imputato era in parte dovuto al consumo da parte sua di alcolici e sostanze stupefacenti - ha diversamente precisato che non può attribuirsi rilevanza, nella determinazione della misura della diminuzione di pena, al fatto che lo stato patologico di cronica intossicazione da alcol sia conseguenza di condotte dello stesso imputato, di consumo di alcol e sostanze stupefacenti (dunque, attribuendo, in sostanza, una sorta di disvalore a tale stato patologico in quanto derivante da comportamenti dello stesso imputato), laddove si consideri che l'ordinamento gli attribuisce rilevanza indipendentemente dalla sua riconducibilità a comportamenti o abitudini pregresse dell'agente qualora, a differenza della ubriachezza volontaria, colposa o preordinata di cui all'art. 92 c.p., abbia assunto carattere patologico e cronico nel senso anzidetto.