Sicurezza stradale, la Camera approva
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Riassumiamo tutte le novità che modificano (notevolmente) il Codice della Strada
ASAPS
Guida sotto l'influenza di alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope - Il comma 2 dell'articolo 186 del Codice della strada (sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro) è modificato: al posto dell'ammenda c'è una sanzione amministrativa da 500 euro a 2000. Cambiano le norme che disciplinano le sanzioni al conducente il quale, in stato di ebbrezza, provoca un incidente stradale: raddoppiano le pene; sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Oltre un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro c'è la revoca della patente e la sospensione fino a due anni per il conducente che ha provocato l'incidente stradale. Per chi ha meno di 21 anni il tasso alcolico massimo è zero: c'è il divieto assoluto di guidare dopo avere assunto bevande alcoliche. La proibizione vale anche per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, quelli che esercitano l'attività di trasporto di persone e cose e i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati. Se a costoro viene riscontrato un tasso alcolemico fra 0 e 0,5 grammi per litro, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, raddoppiata in caso di incidente. Il minorenne al quale è accertato un tasso alcolemico superiore a 0 non può conseguire la patente B prima di aver compiuto 19 anni; se supera lo 0,5 non può averla prima dei 21. In quanto alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti sono previsti l'arresto minimo di sei mesi (non più tre), la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni (ora per un tempo da sei mesi a un anno). Si stabilisce, infine, che "i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo". Sono poi introdotti i narcotest in strada per l'uso di stupefacenti: la polizia potrà effettuarli con l'aiuto di personale sanitario e, in caso di rifiuto del guidatore o di assenza del personale, le forze dell'ordine dovranno accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie.