Sistema informativo per le dipendenze e privacy
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Maggiore protezione per i dati di tossicodipendenti e alcolisti che si sottopongono a programmi di recupero socio-sanitari: elevate misure di sicurezza dei flussi di dati e delle reti telematiche, uso di dati anonimi quando non sia possibile ricorrere a codici, selettività e tracciabilità degli accessi. È un sì condizionato quello che il Garante privacy ha reso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sullo schema di decreto che istituisce il sistema informativo per le dipendenze (Sind). Regioni e province autonome mettono a disposizione del Sind informazioni relative a strutture, attività e personale dei servizi che si occupano delle dipendenze. Tra gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante il Sind, il monitoraggio dell´attività dei servizi, del volume delle prestazioni, delle caratteristiche dell´utenza e la valutazione del grado di efficienza e di utilizzo delle risorse. Nel parere l´Autorità chiede innanzitutto che nel decreto siano indicate con maggiore precisione le finalità che si intendono perseguire e che giustificano la raccolta dei dati. Il Garante chiede, poi, che le regioni e le province autonome che non sono in grado di rendere non direttamente identificabili i pazienti (perché non dispongono di sistemi di codifica) utilizzino solo dati anonimi. Nello schema dovranno essere inoltre specificati gli uffici e il personale del ministero, delle regioni e delle province autonome cui è consentito il trattamento delle informazioni e che il Ministero potrà avere accesso all´insieme delle informazioni raccolte nel Sind, mentre regioni e province autonome potranno trattare solo le informazioni che inseriscono. Particolare attenzione deve essere inoltre posta nel caso in cui persone tossicodipendenti abbiano chiesto di mantenere l´anonimato nei rapporti con i servizi sanitari. Per innalzare ulteriormente le garanzie per i pazienti il Garante ritiene necessario che lo schema sia integrato con indicazioni mirate in materia di sicurezza: in particolare, perfezionando la disposizione che prevede il ricorso a tecniche di cifratura dei dati sensibili e prevedendo il tracciamento delle operazioni di accesso al sistema dedicato alla memorizzazione dei dati. Dovranno essere infine individuate modalità per la distruzione sicura dei supporti (hard disk, cd etc. ) che contengono dati sensibili .